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Il processo civile e la rappresentanza in giudizio della P.A.

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Inquadramento normativo: Artt 75, 77 e 163 c.p.c., D. Lgs. n. 267/200, D.Lgs. 546/1992.

La rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche: «Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto». L'atto con cui si introduce un giudizio civile deve contenere, tra gli altri requisiti, nel caso in cui l'attore o convenuto sia una persona giuridica anche la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio. Ad esempio ha la rappresentanza in giudizio il dirigente di un'impresa preposto alla gestione di un determinato settore aziendale. E ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo, «nel venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, impegna la responsabilità dell'impresa indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa. Conseguentemente non può dubitarsi della validità della procura alle liti dal medesimo rilasciata sulla base di poteri di rappresentanza processuale dell'impresa formalmente conferitigli con apposita procura, sotto il profilo della dissociazione tra poteri rappresentativi di natura processuale e sostanziale» (Cass., nn. 16050/2000; 7545/2001; 3867/2001; 10771/1998, richiamate da Cass. civ., n. 24546/2009).

La rappresentanza in giudizio dello Stato: Lo Stato è considerato come personalità di carattere unitario. Ciò sta a significare che la ripartizione dei vari compiti tra le diverse amministrazioni è finalizzata solamente affinché i terzi individuino precisamente il ramo di amministrazione da evocare in giudizio. 

Se, invece, è lo Stato ad «assumere la qualità di attore, non rileva per i terzi l'esatta e precisa individuazione dell'amministrazione che ha instaurato il rapporto processuale, sempre che la stessa si sia costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato (Cass. civ. Sez. nn. 7642/1991; 1345/1995, richiamate da Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14 luglio 2016); in questo caso, sarà infatti l'organo di comune rappresentanza in giudizio a provvedere con effetto meramente interno a dare, per quel che occorre, comunicazione degli atti di causa all'Amministrazione competente» (Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14 luglio 2016).

La rappresentanza in giudizio del Comune: Per il Comune, la rappresentanza a stare in giudizio spetta al Sindaco. Con la riforma degli enti locali, tuttavia, lo statuto del Comune e il regolamento di quest'ultimo ente, ove lo statuto ne faccia espresso rinvio, può stabilire di affidare la rappresentanza a stare in giudizio:

  • ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza in forza del potere gestionale loro proprio:
  • a esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del Comune;
  • in ordine all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale qualora questi ne abbia i requisiti. In tali casi, il dirigente dell'ufficio legale «può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione» (Cass. S.U. n. 12868/2005; Cass. nn. 4556/2012; 7402/2014; 27579/18, richiamate da Cass. civ., n. 16991/2020).

Con particolare riferimento al ricorso per cassazione, ove il Comune si avvalga di difensore esterno, la procura speciale deve essere conferita a quest'ultimo esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio che per il Comune è il solo Sindaco e non la giunta comunale. «Ne deriva che tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco» (Cass., nn. 18062/2010, 5802/2016, richiamate da Cass. civ., n. 23739/2019).

La rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle entrate: In contenziosi in cui è coinvolta l'Agenzia delle entrate, la qualità di parte spetta a quest'ultima e alle sue articolazioni territoriali. L'ufficio nei cui confronti è impugnato l'atto impositivo "sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata". L'organo che rappresenta l'Agenzia è individuato nella persona del direttore o del soggetto dallo stesso delegato. In questi casi, la delega costituisce un atto organizzativo interno alla struttura amministrativa. Ne consegue che non sarà necessario che detto atto sia esibito in giudizio, «salvo che non sia eccepita la non appartenenza del soggetto firmatario degli atti processuali all'Ufficio che deve partecipare al giudizio» (Cass.,nn. 27570/2018; 15470/2016; 20911/2014, richiamate da Cass. civ., n. 15718/2020). 

 

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