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Guida senza patente: depenalizzazione e recidiva

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 L'imputata veniva assolta dal reato contestato di giuda senza aver mai conseguito la patente poiché con il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 6, il legislatore ha abrogato il reato di cui all'art. 116 C.d.S. co. 15.

Ricorreva per Cassazione il pubblico ministero ricordando come la fattispecie aggravata di quella disposizione non fosse stata abrogata.

Nel caso di specie il PM rilevava, a tali fini, come l'imputata fosse stata già precedentemente fermata in altra occasione dalla Polstrada alla guida di un'autovettura di proprietà di terzi e sanzionata ai sensi dell'art. 116 C.d.S. comma 15. La violazione non era mai stata oblata e avverso la stessa non era stato interposto ricorso.

La definitività di tale illecito, secondo la ricostruzione della pubblica accusa, comportava l'applicazione della fattispecie non depenalizzata, come chiarito dal D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 5, a norma del quale la recidiva ricorre anche con riferimento alla reiterazione dell'illecito depenalizzato e costituisce condizione obiettiva di punibilità per l'unica ipotesi di guida senza patente ancora penalmente rilevante, e non una circostanza aggravante del reato depenalizzato, con conseguente irrilevanza della contestazione espressa. 

Con la sentenza in commento la n. 43218, depositata lo scorso 22 ottobre, la Corte ha accolto il ricorso proposto nei seguenti termini.

Ha ricordato infatti come il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 2, abbia escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda".

Il comma 2 della disposizione ha poi delimitato l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta, la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo. 

 Ha precisato poi che con la riforma del 2016 per aversi recidiva rilevante ai sensi dell'art. 116 C.d.s. è sufficiente che risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio, ma non è necessario un accertamento giudiziale irrevocabile in tal senso. Tale riforma però non può trovare applicazione retroattivamente, ossia ai fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore del decreto n. 8, pertanto, fino ad allora, sarà necessario un accertamento giudiziale irrevocabile della violazione.

Per tali motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, rimettendo l'esame dell'intera vicenda al giudice di merito.

 

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