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Focus sulla vendita giudiziaria telematica dei beni immobili

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Inquadramento normativo: Art.. 161 ter disp att. c.p.c.; D.M. n. 32/2015; D.M. 05/12/2017

Vendita giudiziaria di beni mobili e immobili mediante gara telematica: Il Ministero della giustizia con proprio decreto dette le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Per consentire la vendita pubblica telematica dal 2017 è stato attivato il Portale delle vendite pubbliche (https://pvp.giustizia.it/pvp/).

Il gestore della vendita telematica: Il gestore della vendita telematica è il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica. Tale soggetto istituisce un registro informatico degli incarichi, indicando:

  • numero d'ordine per anno;
  • ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la procedura in cui ha ricevuto l'incarico;
  • il tipo di procedura cui si riferisce l'incarico, ossia se si tratta di procedura mobiliare o immobiliare;
  • il tipo di vendita se senza incanto, con incanto o tramite commissionario;
  • le modalità di operazione di vendita se sincrona, asincrona o mista;
  • il numero dei lotti posti in vendita;
  • per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita;
  • il prezzo di vendita;
  • le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall'autorità competente.

Al gestore della vendita telematica non è consentito partecipare alle operazioni di vendita neanche per interposta persona e a tal fine deve sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti di non essere in conflitto d'interesse con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del giudice al momento dell'accettazione dell'incarico.

Come funziona la vendita telematica dei beni immobili? L'offerta telematica deve contenere una serie di dati che vanno da quelli identificativi dell'offerente a quelli della procedura e dell'ufficio giudiziario, al prezzo offerto e al numero CRO del bonifico effettuato per il versamento dell'importo corrisposto a titolo di cauzione, all'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste, all'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste. 

 L'offerta:

  • viene redatta attraverso un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi;
  • è inviata tramite posta elettronica certificata, unitamente ai documenti richiesti, a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero;
  • si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Il gestore della vendita telematica, almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale, indicando anche le credenziali d'accesso al portale. Un estratto di detto invito è trasmesso anche a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile indicato. Nel caso di vendita senza incanto possono prendere parte all'operazione con modalità telematiche il giudice, il referente della procedura, il cancelliere e gli altri soggetti se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura. Con riguardo alle vendite con incanto, può assistere all'operazione chiunque, connettendosi all'indirizzo internet indicato nell'avviso di cui all'articolo 490 c.p.c., previa registrazione sul portale. In ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l'anonimato degli offerenti. Il giudice, il referente della procedura e il cancelliere possono comunque accedere a tutti i dati contenuti nell'offerta. 

 

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