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Focus sull'onere della prova del pagamento

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Inquadramento normativo: Art. 2697 c.c.

L'onere della prova del convenuto: Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697 c.c.). Ne consegue che il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, c.p.c., ove intenda eccepire che il diritto fatto valere dall'attore si sia estinto o modificato:

  • deve prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi di tale diritto che sono posti a fondamento della domanda introduttiva (Cass., n. 31837/2021);
  • non può limitarsi, nella comparsa di risposta, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione" (Cass., n. 31837/2021).

In mancanza di contestazione o in presenza di contestazione generica e di mero stile i fatti allegati alla citazione non necessiteranno di essere provati (Cass., n. 31837/2021).

La prova del pagamento di un debito: In tema di prova del pagamento, il convenuto che ha effettuato il pagamento di un debito, deve dimostrare di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione di quell'obbligazione. 

Ne consegue che ove il creditore sostenga l'imputabilità di tale pagamento all'estinzione di un debito diverso, spetterà al creditore medesimo e non al debitore allegare e provare l'esistenza di tale ulteriore debito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Siffatto principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. nn. 11491/2016; 3008/2012; 194/2016; 3457/2007, richiamate da Cass., n. 31429/2021). In buona sostanza, il creditore ha l'onere di provare l'imputazione del pagamento a un debito diverso se il pagamento non è eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. In questa ipotesi, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. n. 26275/2017, richiamata da Cass., n. 31429/2021).

La prova del pagamento di un debito tributario e la compensazione: La dichiarazione di voler compensare un debito tributario con un controcredito non è equiparata a un pagamento con effetto estintivo immediato. 

E ciò soprattutto ove il controcredito sia contestato dall'Agenzia delle entrate. Tale contestazione è sufficiente a privare il vantato credito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Cass., n. 30865/2021). In buona sostanza, la compensazione:

  • è un mezzo di estinzione dell'obbligazione diverso dal pagamento (Cass., n. 30865/2021);
  • produce effetto solo alle condizioni previste dalla legge e in particolare, per quanto attiene alla compensazione legale [...], solo se i due debiti sono ugualmente liquidi ed esigibili, secondo quanto dispone l'art 1243 c.c. (Cass., n. 30865/2021).

Pertanto il debitore, onerato della prova del pagamento del debito o della diversa estinzione della obbligazione (anche da parte di un coobbligato), non può limitarsi a provare solo che il coobbligato ha portato in compensazione un credito, ma deve provare che sussistono i presupposti per produrre l'effetto estintivo. Per aversi l'effetto estintivo proprio della compensazione è necessario qualcosa di più della dichiarazione del debitore di voler compensare con un determinato credito da lui vantato perché ciò di per sé non dimostra la sussistenza dei requisiti legali del controcredito; di contro la contestazione da parte del creditore esclude la liquidità del credito, laddove la legge richiede, affinché si verifichi la compensazione legale, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (Cass. n.18852/2019, richiamata da Cass., n. 30865/2021). 

 

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