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Esame avvocato, prove scritte: nessun obbligo di verbalizzazione per il voto frazionato

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Con riferimento all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, ciascun componente della Commissione esaminatrice ha disposizione dieci punti per graduare il proprio giudizio sul singolo elaborato. Tale giudizio va manifestato agli altri commissari, ma sarà poi la Commissione a dover verbalizzare il voto complessivo collegialmente espresso. Non sussiste, infatti, nessun obbligo di verbalizzazione del voto frazionato attribuito all'elaborato dai singoli componenti della Commissione.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1174 dell'8 febbraio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

L'appellata ha sostenuto l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense. È accaduto che la stessa non ha superato la prova scritta, avendo riportato negli elaborati una valutazione insufficiente. Ha agito dinanzi al Tar, lamentando:

a) l'illegittima composizione della Sottocommissione esaminatrice, non essendo stato pubblicato il decreto di nomina del commissario che ha sostituito quello dimissionario, in precedenza nominato;

b) il difetto della motivazione degli elaborati per la mancata verbalizzazione dei voti espressi da ciascun componente della Commissione esaminatrice, essedo stato riportato nel verbale il solo voto complessivo attribuito all'elaborato; 

c) la mancata correzione degli elaborati scritti, in ragione dei ristretti tempi di correzione riportati a verbale.

In primo grado il ricorso è stato accolto. 

L'amministrazione resistente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria con particolare riferimento alla lamentata mancata verbalizzazione dei voti frazionati.

La decisione del CdS

Innanzitutto, i Giudici d'appello fanno rilevare che il vigente art. 46, comma 4, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, stabilisce che per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Da tale disposizione si evince che:

  • ciascun componente della commissione esaminatrice ha disposizione 10 punti da attribuire agli elaborati;
  • il punteggio complessivo che ciascun esaminando deve raggiungere per essere ammesso alla prova orale è di almeno 90 punti, corrispondente a 30 punti per ciascuna delle tre prove scritte.

L'art. 6, comma 2, D.M. 11 giugno 2019, poi, chiarisce che ciascuno dei commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. Questa esplicazione va interpretata nel senso che:

  • ciascun componente della commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti da assegnare a ogni elaborato;
  • i punti assegnati vanno manifestati solo alla Commissione e quindi ai relativi componenti.

Appare evidente che il su menzionato art. 6 non detta un obbligo di verbalizzazione del punteggio frazionato, ossia del punteggio attribuito agli elaborati da ciascun commissario, essendo invece incombente detto onere di verbalizzazione in capo solo alla Commissione e con riguardo al punteggio complessivo. Né, secondo il Consiglio di Stato, la disposizione in questione può essere interpretata in modo creativo, ossia andando oltre il suo tenore letterale e la sua ratio sistematica.

Tale considerazione si evince dal fatto che, ad avviso dei giudici d'appello, laddove, il legislatore avesse voluto che si apprezzasse anche il dato 'frazionato', lo avrebbe espressamente indicato, come ha espressamente voluto che la Commissione esprimesse e verbalizzasse il totale complessivo delle tre prove e quello delle singole prove. Ne consegue che il voto frazionato non ha nessuna rilevanza ed efficacia all'esterno, costituendo unicamente un atto endoprocedimentale.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, il Consiglio di Stato, per tal verso, ha ritenuto fondato l'appello, respingendo i motivi dell'originario ricorso. 

 

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