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Emergenza Covid 19: Videoassemblea e sospensione termini rendiconto condominiale

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Riferimenti normativi: Art. 66 disp. att.cod.civ. -Artt.1130 - 1130 bis - 1135 c.c.

Focus: Le assemblee condominiali in videoconferenza sono diventate realtà con l'entrata in vigore della Legge n.126/2020 che consente la costituzione dell'assemblea in videoconferenza tramite l'assenso della maggioranza dei condòmini e non più da parte di tutti.

Principi generali: L'assemblea dei condòmini deve deliberare annualmente sull'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno per l'ordinaria gestione del condomìnio, sulla ripartizione delle stesse tra i condòmini e sul rendiconto consuntivo gestionale dell'amministratore (art.1135 c.c.). La legge n. 126 del 13/10/2020, che ha convertito in legge il D.L. 14/08/2020 n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, ha introdotto novità nel settore condominiale per agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali durante l'emergenza COVID-19. La novità, contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'art. 63 della citata legge, è costituita dalle modifiche apportate all'art.66 disp. att. al cod.civ. L'art.66 disp. att. al cod.civ. prevede che le riunioni condominiali possono svolgersi in videoconferenza in due casi: se il regolamento condominiale lo prevede o, in alternativa, se vi è il previo consenso dei condòmini.

Se la videoconferenza non è prevista da un regolamento condominiale è necessario il consenso preventivo dei condòmini. Attualmente è richiesto il consenso solo da parte della maggioranza dei condòmini e non più da parte di tutti (art.66, c. 6, disp. att. al codice civile) come previsto inizialmente. Ciò a seguito della modifica al citato art.66, introdotta dall'art.5 bis del D.L.n.125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e prorogato fino al 31 gennaio 2021.L'amministratore condominiale, in tal caso, nella comunicazione di convocazione, dovrà dare indicazione delle modalità della videoconferenza e della piattaforma utilizzata.La convocazione dell'assemblea in videoconferenza non è esente dagli adempimenti riguardanti la privacy per cui, prima di procedere alla convocazione, dovrebbe essere sottoposta ai condòmini un'apposita informativa all'interno della quale esporre in dettaglio tutte le richieste.Sarà necessario, inoltre, provvedere all'acquisizione del consenso informato che vincoli l'utilizzo e la finalità della videoconferenza. La condivisione del file online, quindi, consentirà a tutti i partecipanti di comprendere il contenuto della delibera da adottare e la condivisione dello schermo contenente il verbale garantirà una partecipazione diretta ai lavori assembleari.La norma dispone, infine, che il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, sia trasmesso all'amministratore e a tutti i condòmini con le medesime modalità previste per la convocazione.

Per quanto riguarda il rendiconto consuntivo, l'art. 1130 n.10 del codice civile stabilisce che "l'amministratore rediga e presenti all'assemblea condominiale, per la relativa approvazione, il rendiconto annuale della gestione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio". Tale termine è stato sospeso, dal D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito dalla L.n.126/2020, con l'articolo 63-bis (Disposizioni urgenti in materia condominiale), fino alla cessazione dello stato di emergenza da Coronavirus. 

Il Consiglio dei Ministri, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, con D.P.C.M. del 14 Gennaio 2021, pubblicato in G.U. del 15.1.2021, in vigore dal 16 gennaio 2021, ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza, in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La conseguenza della proroga dello stato di emergenza comporta la proroga della sospensione del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo. Pertanto, il termine di centottanta per la presentazione del rendiconto inizierà a decorrere dall'1 maggio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza) e scadrà il 28 ottobre 2021.

 

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