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È possibile il riconoscimento di titolo estero per l'insegnamento della musica su più classi di concorso?

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Con sentenza n.9357/2022 dell'08/07/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accertato se sia possibile o non il riconoscimento di un unico titolo conseguito in un altro Paese dell'Unione europea per un numero indeterminato di classi di concorso previste nel sistema scolastico italiano (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa

Parte ricorrente, essendo in possesso di Diploma accademico di II livello in Canto lirico conseguito in Italia e di un titolo conseguito in Romania che le conferisce "il diritto all'insegnamento nel campo Musica", ha presentato istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento su varie classi di concorso (A-29, A-30, AO-55) ai sensi del D.Lgs. n.206/2007.

Il Ministero ha accolto l'istanza limitatamente all'insegnamento sulla classe di concorso A-30 Musica, previo superamento delle misure compensative, ritenendo tale classe "più coerente con l'ambito dichiarato dal Ministero rumeno e con il percorso professionalizzante svolto".

In relazione alle altre classi di concorso il Ministero ha effettuato una comparazione tra il percorso professionalizzante estero e quello italiano (al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori) a seguito della quale ha rigettato l'istanza di riconoscimento

- sia per la classe A29 (Musica nella scuola secondaria di II grado) perché l'insegnamento della disciplina non è più previsto dall'ordinamento vigente,

- sia per la classe AO-55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado, canto), in quanto "se si procedesse in relazione a un unico percorso abilitante generico e aspecifico, al riconoscimento del valore abilitante per più classi di concorso, si verrebbe a determinare una situazione di grave disparità di trattamento (comma 1 dell'art. 3 d.lgs. n. 206/2007) rispetto ai cittadini italiani che hanno conseguito l'abilitazione tramite Tirocini e Percorsi specifici riferiti a una singola classe di concorso".

 Conseguentemente la ricorrente ha adito il Tar chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto.

La decisione del TAR

Per quanto concerne la classe di concorso AO-55 il Collegio ha ricordato che a norma dell'art.3 D.Lgs. 206/2007 il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero consente di accedere alla professione corrispondente e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano, con la precisazione che le qualifiche sono quelle attestate dal titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un'esperienza professionale. Ne consegue che il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale e quella per la quale si chiede il riconoscimento.

Nel caso di specie il Tar ha rilevato che nell'istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente non è stata menzionata alcuna abilitazione all'insegnamento delle materie richieste, ma vi è solo l'attestazione di un generico diritto ad insegnare nel campo della musica. Ciò induce a ritenere che la ricorrente non sia titolare di una abilitazione specifica nelle classi di concorso.

Sul punto il Tar ha ricordato che, in relazione al riconoscimento dell'abilitazione rilasciata da altri Paesi dell'UE, ha valore dirimente quanto riportato nell'attestato in quanto tale documento è l'unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa delle materie di studio approfondite dalla ricorrente, sia nel ciclo di studi universitari che nel percorso di abilitazione svolto sul campo nello Stato ospitante; ed è tale attestato che rende il laureato idoneo ad insegnare (Tar Lazio sent.1165/2021).

Al contrario il riconoscimento dell'abilitazione anche per una classe di insegnamento non corrispondente a quella accertata nell'attestato, darebbe luogo a) alla violazione del principio della "stessa professione" cui fa riferimento la direttiva 2005/36/CE, b) all'attribuzione di un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare a seguito del percorso abilitante seguito in tale Paese nonché c) una grave disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani che hanno conseguito l'abilitazione tramite tirocini e percorsi specifici riferiti a una singola classe di concorso.

Infatti, il Tar ha evidenziato che il sistema abilitativo italiano è fondato su percorsi abilitativi specifici per ogni classe di concorso, al fine di consentire di sviluppare la capacità di insegnamento del docente non solo sotto un profilo didattico generale e generico, ma anche in relazione alla specifica e analitica competenza e conoscenza della materia oggetto del percorso abilitativo. Ne consegue che il riconoscimento di un unico titolo conseguito in altro Paese dell'Unione europea per un numero indeterminato di classi di concorso si tradurrebbe in un aggiramento della normativa nazionale, nonché in una discriminazione indiretta dei docenti italiani che hanno conseguito l'abilitazione in Italia per un'unica classe di concorso.

Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ritenendo corretto il rigetto dell'istanza di riconoscimento da parte della P.A., ha respinto il ricorso.

 

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