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È dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente?

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 Riferimenti normativi:Art.9, comma 1, D.Lgs.n. 23/2011

Focus: Il proprietario che ha subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si è attivato per denunciarne penalmente l'accaduto è tenuto a pagare l'Imu? La questione è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n.40 del 18/04/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.9, comma 1, del D.Lgs.n.23/2011 che non esenta detti proprietari dal pagamento dell'IMU.

Il caso: La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) è stata sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con due ordinanze, a seguito di una controversia insorta dinanzi alle Commissioni tributarie tra una casa di cura ed il Comune. Nel caso di specie la casa di cura aveva presentato istanza al Comune per il rimborso del versamento IMU, anni 2013 e 2014, relativo a un immobile di proprietà della stessa occupato abusivamente da terzi a partire dal dicembre 2012. Istanza alla quale il Comune non aveva dato seguito, per cui avverso il silenzio rifiuto opposto dal Comune la casa di cura aveva presentato due ricorsi dinanzi ai giudici tributari. La casa di cura aveva dimostrato che erano state attivate tutte le necessarie iniziative per prevenire l'occupazione dell'immobile («dalla predisposizione della chiusura a mezzo blocchetti di cemento delle aperture all'attivazione di un servizio di sorveglianza privata ancorché non armata sin dal mese di marzo 2012») e che aveva denunciato immediatamente all'autorità giudiziaria competente il reato per l'avvenuta occupazione abusiva. Tuttavia, pur essendo stato disposto, nel 2013, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario un sequestro preventivo dell'immobile, sequestro che non aveva avuto esecuzione per motivi di ordine pubblico.

Per cui, secondo la Corte di Cassazione, pur essendo proprietaria dell'immobile e pur avendo ottenuto un decreto di sequestro preventivo dall'autorità giudiziaria, la casa di cura aveva perduto il possesso dell'immobile perché gli occupanti avevano modificato i locali occupati installando, tra l'altro, cancellate volte a limitare l'accesso all'immobile, e, quindi, era venuto meno il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui era stato chiesto il rimborso. Nel caso di specie, invece, il Comune non aveva ritenuto applicabile l'esenzione dall'imposta IMU prevista dall'art. 1, comma 81, al quale la L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva aggiunto la lettera g-bis) relativa ai casi degli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali era stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 del c.p. o per occupazione abusiva, decorrente dal 1° gennaio 2023. Ciò in quanto tale disposizione non poteva avere effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in mancanza di indicazioni espresse in tal senso. L'ente impositore, dunque, aveva fondato il diniego dell'istanza di rimborso non sul possesso del bene ma solo sull'esistenza di un titolo sulla base degli articoli 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, nella L.22 dicembre 2011, n. 214) e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, i quali prevedono che <<soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. >> Pertanto, la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di quella parte dell'art.9 che, nella formulazione originaria ratione temporis, non prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) in caso di occupazione abusiva dell'immobile che non può essere liberato pur in presenza di tempestiva denuncia penale agli organi istituzionali preposti. 

La Suprema Corte ha evidenziato che per le annualità d'imposta in cui permane l'occupazione abusiva per scelte degli organi amministrativi preposti allo sgombero degli immobili, il prelievo tributario si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali. L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, in particolare, sarebbe in conflitto con i principi costituzionali oltre che con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sarebbe irragionevole che al proprietario di un immobile inagibile o inabitabile (eventualmente, a causa della sua inerzia) sia riconosciuta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, una riduzione della base imponibile IMU, mentre per il proprietario di un immobile occupato abusivamente, per causa non dipendente dalla sua volontà e privo di strumenti di tutela giuridica per recuperarne il possesso, sia prevista una tassazione integrale. Ciò comporterebbe anche la violazione dell'art.42, secondo comma, della Costituzione, che tutela la proprietà privata, e dell'art.53, primo comma della Costituzione, in virtù del quale non potrebbero essere sovrapposte e trattate in modo eguale due situazioni giuridiche diverse che esprimono una diversa capacità contributiva: da un lato, quella del proprietario che abbia il possesso della res e, dall'altro, quella del proprietario che non abbia tale possesso. Ciò in quanto la soggettività passiva ai fini IMU per essere effettiva presupporrebbe che la cosa rientri materialmente nella disponibilità individuale del possessore. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, vigente ratione temporis, riguardante i soggetti passivi dell'IMU.

 

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