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Docenti in servizio all'estero, SC: illegittima la trattenuta stipendiale corrispondente alla quota IIS

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È illegittima la trattenuta stipendiale corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale (IIS) applicata ai docenti in servizio all'estero. E ciò in considerazione del fatto che a decorrere dall'1 gennaio 2006 detta trattenuta è conglobata nella retribuzione tabellare. Con l'ovvia conseguenza che ove l'amministrazione applichi illegittimamente detta trattenuta, essa sarà tenuta alla restituzione.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28935 dell'8 novembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

La pubblica amministrazione ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello, con cui quest'ultima autorità giudiziaria:

  • ha accolto la domanda degli insegnanti in servizio all'estero, con la quale i docenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta stipendiale - corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale (IIS);
  • ha precisato che la questione è stata risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17134 del 2013, secondo cui l'indennità integrativa speciale sullo stipendio per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al CCNL Comparto Scuola 2006-2009.

In buona sostanza i Giudici di secondo grado hanno confermato la decisione del Tribunale.

Per tal verso, la ricorrente, ritenendo la sentenza della Corte d'Appello viziata, ha agito dinanzi alla Suprema Corte di cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di tale autorità giudiziaria.

La decisione della SC.

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto che nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 1-bis D.Legge n. 138/2011 (convertito dalla Legge n. 148/2011 e recante l'indennità di amministrazione), in forza del quale «il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a stipendio e assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale».

Di diverso avviso è la Corte di cassazione.

Vediamo perché.

A parere dei Giudici amministrativi, la norma su richiamata non trova applicazione al personale docente in servizio all'estero. E ciò in considerazione del fatto che «la disposizione in esame si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri, che è analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dai docenti controricorrenti». Da tanto emerge che, poiché mancano i presupposti di fatto per l'applicazione della norma innanzi esposta, le doglianze della ricorrente sono infondate.   

A questo deve aggiungersi il fatto che l'IIS non avrebbe potuto essere applicata sullo stipendio dei docenti controricorrenti perché il CCNL 2006-2009 ne ha escluso la persistente applicabilità sullo stipendio nei confronti del personale del suddetto Comparto in servizio all'estero. Un'esclusione, questa, che non viene meno neanche se si prendesse in considerazione l'eccezione della pubblica amministrazione, secondo cui:

  • detta esclusione opererebbe dal 27 novembre 2007, data di stipulazione del CCNL su indicato;
  • i docenti controricorrenti avrebbero prestato servizio all'estero prima di tale data.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, tale eccezione risulta smentita dall'art. 1, comma 2, dell'innanzi enunciato CCNL, in forza del quale: «il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica». Ne consegue che gli insegnanti controricorrenti bene hanno agito nel formulare la richiesta di accertamento dell'illegittimità della trattenuta stipendiale corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale (IIS), ormai conglobata nella retribuzione tabellare. E ciò in considerazione del fatto che tale conglobamento opera nei loro confronti a partire dall'1 gennaio 2006.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata. 

 

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