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Direttore dei lavori e appaltatore sono responsabili in solido per cattiva esecuzione dei lavori condominiali?

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Riferimenti normativi: Artt. 1667- 1669 - 2055 c.c.

Focus: Dei danni per i vizi riscontrati dal condomìnio nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale rispondono solidalmente il direttore dei lavori e l'appaltatore?

Principi generali: La Suprema Corte ha affermato, in merito alla responsabilità da cattiva esecuzione dei lavori, che: "in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (Cass. sent. n.18521/2016; Cass., sez.II, sent. n.3855/2020). 

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 22575 del 25 febbraio 2022. Nel caso di specie, il Condomìnio conveniva in giudizio l'architetto direttore dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nello stabile condominiale, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni collegati agli eseguiti interventi. Si costituiva l'architetto chiamando in causa il titolare della ditta individuale che aveva eseguito i lavori e chiedendo che, in caso di accertamento dei vizi lamentati dall'attore e in considerazione dell'addebitabilità degli stessi all'appaltatore, questo fosse condannato a indennizzarlo della eventuale condanna Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda del Condominio e accertato l'inadempimento del direttore dei lavori lo ha condannato al risarcimento del danno quantificato in euro 64.073,30. Ha poi parzialmente accolto la domanda di regresso deldirettore dei lavori ed ha condannato l'appaltatore a tenerlo indenne nella misura del 70%.

La sentenza è stata impugnata in via principale dalla ditta che aveva eseguito i lavori ed in via incidentale dal direttore dei lavori. La Corte d'appello ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale. Avverso la sentenza della Corte d'appello la ditta è ricorsa in Cassazione, riproponendo le doglianze già sottoposte al giudice d'appello. Il direttore dei lavori ha proposto ricorso incidentale. In particolare, con il terzo motivo del ricorso la ditta ricorrente ha sostenuto che non vi è alcuna responsabilità solidale tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2055 c.c. La Suprema Corte, al riguardo, ha richiamato la giurisprudenza della stessa secondo la quale qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori "entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (Cass. 18521/2016). Infatti, sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, sono "entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondono, a detto titolo, del danno cagionato" (Cass. 8016/2012). La Suprema Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso ed i ricorrenti sono stati condannati in solido al rimborso.

 

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