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Depositata dalla Consulta la motivazione sull'auito al suicidio

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Depositata la motivazione della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale sul tema del fine vita emessa il 25 settembre 2019 sul caso Cappato .

Con la precedente ordinanza del n. 207 del 2018 la Corte aveva assegnato un anno di tempo al Parlamento per legiferare e determinare i confini del c.d. aiuto al suicidio.

In assenza dell'intervento del legislatore, poiché comunque spetta alla Corte garantire la legalità costituzionale,la Corte si è sentita in dovere di intervenire con la citata sentenza.

Con la motivazione depositata il 22 novembre 2019 la Corte ha innanzitutto confermato l'ordinanza n. 207 del 2018, ribadendo che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma si giustifica per prioritarie esigenze di tutela del diritto alla vita.

La Corte ha stabilito che però vi sono dei casi nei quali l'incriminazione non è conforme ai dettami della Costituzione , ciò accade tutte le volte in cui l'aiuto riguarda una persona che rimanendo pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione artificiale) . In questi casi infatti in forza della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (legge 22 dicembre 2017, n. 219, sulle DAT), il paziente può chiedere l'interruzione dei trattamenti sanitari di sostegno vitale fino a raggiungere la morte.

 La legge citata però pone un limite al mediconon potrà mettere a disposizione del paziente trattamenti attivi per determinarne la morte. Il paziente conseguentemente sarà costretto a subire un processo più lento e sofferente limitando la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta dei trattamenti, in contrasto con gli articoli 2, 13 e 32 della Carta Costituzionale. Da qui la necessità di un intervento legislativo che era stato auspicato dalla Corte con l'ordinanza n. 207 del 2018 che però non c'è stato.

L'inerzia del Parlamento ha determinato la Corte ad intervenire con la sentenza del settembre scorso con la quale, come evidenziato nella la motivazione, si deve prendere come punto di riferimento utilizzabile a questo fine, la disciplina della legge sulle DAT relativa alla rinuncia ai trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente e alla garanzia dell'erogazione di una appropriata terapia del dolore e di cure palliative (articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017).

i giudici costituzionali hanno poi chiarito che la verifica delle condizioni che giustificano il ricorso all'aiuto al suicidio debba essere fatta dalle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. Un ruolo non indifferente viene affidato al comitato etico territorialmente competente, che dovrà esprimere un parere in ordine ai problemi etici che emergono nella pratica sanitaria, 

 La Corte pertanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Si allega copia integrale della sentenza

 

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