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Decreto Crescita e provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle Entrate del 31 Luglio 2019.

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Riferimenti normativi: Art. 10 decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n.58.

Focus: Con il Provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate, prot. n.660057 del 31 Luglio 2019, sono state definite le tanto attese modalità attuative del Decreto crescita (D.L. n.34/2019, convertito dalla Legge n.58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019) che ha aumentato i benefici fiscali di cui possono godere i consumatori.

Principi generali: Il Decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito in legge n. 58/2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (decreto crescita), ha apportato modifiche alla disciplina dell'art. 10 relativa agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di rischio sismico.

Tali incentivi previsti dalla legge di bilancio 2019 comportano la proroga, a favore dei contribuenti, delle detrazioni fiscali introdotte dallo Stato, con la legge di bilancio n.205/17, fino al 31 dicembre 2019. Prima dell'emanazione del citato decreto era possibile usufruire, a determinate condizioni, della detrazione di imposta del 50% o del 65% (quest'ultima per risparmio energetico con comunicazione all'Enea) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Quindi in un arco di tempo abbastanza lungo per persone avanti negli anni. Oggi, con il cosiddetto decreto crescita, sono stati previsti benefici fiscali che possono interessare soprattutto le persone anziane che non vogliono aspettare dieci anni per usufruire interamente delle stesse.

Decreto Crescita: In merito al predetto art.10, la relazione di accompagnamento del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge del decreto legge n.34/2019, dichiara testualmente che " Con l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n.90, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque anni senza l'applicazione dei limiti di compensabilità".

In buona sostanza, l'art.10 ha introdotto la possibilità, per i soggetti aventi diritto alla detrazione per Ecobonus e Sismabonus, di sostituirla con uno sconto immediato del 50%, praticato dall'impresa esecutrice, al momento di pagare l'importo dovuto. In merito a tale prima stesura della disposizione legislativa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reso noto, sul bollettino n.26 dell'1 luglio 2019, che, nell'adunanza del 12 giugno 2019, ha inteso formulare alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall'art.10 summenzionato. E' stato evidenziato che non era prevista la possibilità per il fornitore di cedere a sua volta il credito di imposta ad altri soggetti. Ciò avrebbe creato restrizioni della concorrenza a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni che hanno la possibilità di compensare i relativi crediti di imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali.

Il problema evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stato, però, risolto, in sede di conversione in legge del decreto legge, con l'aggiunta del seguente periodo: " Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari"Il decreto legge in esame, pur essendo stato convertito in legge, è applicabile solamente dal 31 Luglio 2019, data del provvedimento con cui sono state definite le modalità attuative del decreto stesso.

Agenzia delle Entrate provvedimento n.660057 del 31 Luglio 2019: L'Agenzia delle Entrate ha dato disposizioni dettagliate per fruire dei benefici fiscali dianzi esposti. In particolare, il provvedimento in esame prevede che i soggetti aventi diritto alle detrazioni di cui in premessa e che optano, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi devono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure presentando agli uffici della stessa agenzia l'apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo. Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione dell'opzione è effettuata dall'amministratore di condomìnio. Il soggetto che ha esercitato l'opzione deve eseguire il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il provvedimento disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d'imposta compensabile, tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

 

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