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Corte di Giustizia U.E.: sì al riconoscimento automatico nell'UE dei titoli di laurea conseguiti contemporaneamente in un Paese membro

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Si torna a parlare di iscrizione contemporanea all'Università per il conseguimento concomitante di due lauree. La questione, questa volta, è stata affrontata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 6 dicembre 2018, nella causa C-675/17. Tale provvedimento, sebbene non abbia stravolto il divieto dell'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea, vigente nel nostro ordinamento e sancito dall'art. 142, secondo comma, R.D. 31 agosto 1933, n.1592, sicuramente costituisce un importante precedente in una materia che desta molti dubbi.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici europei.

Il ricorrente è un cittadino italiano che ha conseguito la laurea in odontoiatria in Austria. Per poter esercitare in Italia, egli ha presentato un'istanza di riconoscimento al Ministero; istanza, questa, che è stata accolta con decreto ministeriale. A distanza di circa un anno, il ricorrente ha presentato una nuova istanza al Ministero, questa volta per vedersi riconosciuto il titolo di medico chirurgo, sempre conseguito in Austria. A tale domanda, il ricorrente ha allegato una dichiarazione scritta dell'autorità competente austriaca, ossia l'Ordine dei Medici austriaco, attestante che detto titolo i) soddisfa i requisiti prescritti di cui alla direttiva 2005/36 (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali); ii) corrisponde al diploma relativo al conferimento del titolo accademico di medico per l'Austria. È accaduto che questa seconda istanza non è stata accolta e ciò in considerazione del fatto che:

  • il Ministero ha constatato che i titoli austriaci di odontoiatra e di medico chirurgo sono stati conseguiti quasi contemporaneamente;
  • il titolo di medico chirurgo è stato rilasciato al termine di un corso durato 15 mesi; durata questa inferiore a quella di sei anni necessaria per il relativo conseguimento.

Orbene, tali motivi, secondo il Ministero sono sufficienti per negare il riconoscimento del predetto titolo. Infatti, a suo parere, sebbene l'Ordine dei Medici austriaco abbia confermato che il titolo in discussione soddisfi i requisiti di cui alla predetta direttiva 2005/36, il riconoscimento non può trovare luogo perché consentirebbe al ricorrente di esercitare la professione di «medico chirurgo» in Italia, nonostante il divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea e nonostante la direttiva comunitaria su citata non preveda che una persona possa seguire simultaneamente due formazioni.

Di diverso avviso è il ricorrente che ha proposto impugnazione contro il diniego ministeriale. In primo grado, questa è stata accolta; in secondo istanza, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio e di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per sciogliere i dubbi in merito ai seguenti quesiti:

  • se in un Paese membro in cui vige il divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea (come in Italia), secondo la direttiva su citata, sia automatico il riconoscimento di titoli che siano invece conseguiti, nello Stato membro di provenienza, contemporaneamente o in periodi parzialmente sovrapponibili;
  • se all'Autorità dello Stato membro al quale è chiesto il riconoscimento sia comunque consentito di verificare la condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.

Innanzitutto, appare opportuno esaminare l'art. 22, lettera a), della direttiva 2005/36. Secondo tale disposizione, per talune formazioni, tra cui la formazione medica di base e di dentista, gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti di detti Stati membri, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.

 Ne consegue che la direttiva menzionata non impedisce agli Stati membri la previsione di autorizzare la simultanea iscrizione a più corsi di laurea. Pertanto, se uno Stato membro prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte contemporanee. Tuttavia, secondo i Giudici europei, ai sensi dell'art. 50 della direttiva 2005/36, deve essere consentito, allo Stato membro ospitante, in caso di dubbio fondato in merito ai titoli per cui occorre ottenere il riconoscimento, di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro, in cui sono stati rilasciati i titoli in discussione, una conferma:

  • della loro autenticità e
  • del fatto che il beneficiario soddisfi, per le professioni prese in considerazione da tale direttiva, le condizioni minime di formazione.

Ove tali condizioni siano soddisfatte, a nulla rileva il fatto che l'interessato abbia seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici europei hanno ritenuto che la direttiva 2005/36 deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del titolo conseguito in un Paese membro, simultaneamente ad altro titolo, è automatico nel Paese membro, in cui vige il divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea, purché siano soddisfatti i requisiti di durata complessiva, di livello e di qualità richiesta per quel tipo di formazione. 

 

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