Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con sentenza n.698/2022 del 20/05/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha affrontato il tema della giurisdizione in materia di contributi pubblici individuando i casi in cui, sussistendo un diritto soggettivo perfetto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e quelli in cui, invece, venendo a configurarsi una situazione di interesse legittimo, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/).
Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del Tar.
I fatti di causa
L'impresa ricorrente ha presentato all'Istituto di credito la domanda per l'accesso ad agevolazioni dirette a finanziare investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti ed altri beni strumentali di impresa. Per tale acquisto è stato altresì ottenuta dal Ministero dello sviluppo economico la concessione di un contributo. Pertanto, ad ultimazione dell'investimento, la ricorrente, ha trasmesso la dichiarazione della suddetta ultimazione e la richiesta di erogazione del contributo.
Tuttavia il Ministero ha revocato l'agevolazione in quanto la ricorrente non avrebbe rispettato le condizioni previste per la presentazione della richiesta di erogazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h) del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.
A norma del suddetto articolo "Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui (...) h) l'impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 (...)". L'art.10 comma 2 cit. a sua volta prevede che "La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione".
Ne consegue che la revoca del divieto è dovuta alla circostanza che le suddette quote di contributo sarebbero state pagate dopo la data di trasmissione della richiesta di erogazione dell'aiuto, laddove la presentazione di quest'ultima presuppone l'avvenuto completo pagamento dei beni oggetto dell'agevolazione stessa.
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del provvedimento, così la questione è giunta all'esame del giudice amministrativo.
La decisione del Tar
In primo luogo il giudice amministrativo ha rilevato che quando la controversia attenga alla fase di erogazione o ripetizione dell'aiuto sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Ciò anche nell'ipotesi in cui oggetto di causa siano atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, a condizione che tali atti si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte per la concessione del contributo.
Il Tar ha rilevato che in questi casi il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario in quanto la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Al contrario è configurabile una situazione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo,
Orbene, tornando al caso di specie, il Tar ha evidenziato che la revoca del beneficio è dovuta alla circostanza che il pagamento della fattura di un fornitore della ricorrente sarebbe avvenuto dopo la data di trasmissione della richiesta di erogazione dell'aiuto. Tale circostanza, ossia il pagamento successivo alla data di trasmissione della richiesta di erogazione, non costituisce una condizione di ammissibilità all'agevolazione, quanto piuttosto un inadempimento della ricorrente che incide la concreta erogazione dell'agevolazione stessa e riguarda l'esecuzione del progetto per il quale la concessione è stata concessa, con la conseguenza che la giurisdizione in materia spetta al giudice ordinario.
Sulla base di queste considerazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e ha rimesso le parti al Giudice Ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.