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Condomino moroso, amministratore non può addebitargli spese giudizio prima di sua definizione

Un amministratore condominiale non può, neppure sulla base di una delibera condominiale, addebitare ad un condomino moroso le spese legali necessarie per il recupero processuale delle quote non pagate, spese che gravano, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, su tutti i condomini proporzionalmente alla quota di ciascuno.
La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 27509 del 30 dicembre 2016 ha operato un´ importante inversione di rotta in ordine ai rapporti tra condomino moroso e condominio in relazione alle spese anticipate per il recupero legale dei contributi del condomino moroso.
I Supremi Giudici con questa importante sentenza hanno stabilito che non è possibile addebitare per intero le spese di giudizio in capo al condomino moroso, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando ancora non sia stato emanato dall´autorità competente un preciso provvedimento giurisdizionale.
In tali casi, nella regolamentazione di tali rapporti va applicato l´articolo 1123 c.c. in base al quale la ripartizione delle spese va operata facendo riferimento al principio di proporzionalità.
Tali spese vanno cioè ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno in relazione ai rispettivi millesimi di proprietà, almeno fino alla definizione della pendenza con relativo provvedimento giudiziale.
Ciò detto, la delibera assembleare che prevede l´addebito delle spese anticipate per il recupero dei contributi interamente a carico del condomino moroso è palesemente nulla in quanto contraria ai principi generali in materia.
Fatto
Il caso "de quo" scaturisce dalla delibera di approvazione del consuntivo con cui venivano ascritte ad un solo condomino, moroso, quasi tutte le spese legali necessarie per il recupero delle spese affrontate per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ancora definito tra condominio e condomino stesso .
Il condomino chiedeva l´annullamento della delibera precedentemente, regolarmente, impugnata.
Il condominio si difendeva deducendo di aver provveduto a stornare le somme contestate, con apposita variazione di bilancio e che, conseguentemente, doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Il condomino solo in secondo grado vedeva anche se solo parzialmente riconosciute le sue ragioni.
Non contento di tale accoglimento solo parziale ricorreva in Cassazione dove i Supremi Giudici sono stati dunque chiamati a dirimere la "vexata quaestio".
Motivi della decisione
Nel caso in esame i Giudici del Palazzaccio si interrogano da subito sull´ipotesi avanzata dal condominio di cessazione della materia del contendere.
Ma, da un´attenta analisi della vicenda era invece emerso che lo storno effettuato era stato solo parziale per cui più che di cessazione della materia del contendere poteva parlarsi di un mutamento dell´oggetto della domanda.
Nel merito gli ermellini rilevano la fondatezza dell´opposizione rilevando come comunque tale recupero così effettuato a carico del solo condomino moroso non rivesta alcun pregio giuridico, potendo semmai ciò accadere a seguito di una specifica pronuncia giudiziale con relativa soccombenza del condomino moroso.
Nel caso invece di vacanza delle sentenza decisiva della questione ciò non può assolutamente verificarsi, contravvenendo ciò ai principi giuridici emergenti dalle fonti normative in materia.
Non si negano le spese da pagare ma l´anticipazione di tale pagamento in un momento cronologicamente precedente rispetto all´emanazione di un provvedimento giurisdizionale dal quale derivi la soccombenza del condomino moroso.
La Corte Suprema alla luce delle esposte considerazioni accoglie il ricorso e dichiara la nullità della delibera impugnata, con condanna del condominio alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio definiti in favore del ricorrente.
Si allega sentenza.
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