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Avvocati: come procedere nei confronti del cliente per la liquidazione dei compensi?

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Inquadramento normativo: Art. 28 Legge n. 794/1942, Artt. 3, 4 e 14 D.Lgs. n. 150/2011

Liquidazione delle spese e delle competenze legali dopo la decisione o l'estinzione del mandato: Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente inadempiente, l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, può agire o attivando un procedimento monitorio o procedendo con il rito sommario di cognizione speciale di cui agli artt 14, 3 e 4 d.l.gs. 150/2011. Questi procedimenti, cui l'avvocato può ricorrere nelle controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, vanno instaurati anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an debeatur della pretesa. In tali casi, infatti, il giudice adito non deve né trasformare il rito sommario in rito ordinario, né dichiarare l'inammissibilità della domanda (Cass. civ., n. 1023/2019). La ratio sottesa a questo tipo di procedimenti si rinviene nel fatto di voler assicurare un'estrema rapidità nella liquidazione di compensi spettanti all'avvocato (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 4247/2020).

L'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per la liquidazione dei compensi dell'avvocato: Ove l'avvocato abbia optato per il procedimento monitorio, ai fini della liquidazione delle sue spettanze, la successiva eventuale opposizione va proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 702 bis segg. c.p.c. (rito sommario di cognizione) e delle norme che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. «È, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.» (Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14 aprile 2020). 

Competenza del giudice: Per i procedimenti in questione è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Nel caso in cui l'avvocato agisca chiedendo «la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 424772020). Per questo tipo di causa, il giudice decide sempre in composizione collegiale, con l'ovvia conseguenza che nell'ipotesi in cui la decisione sia pronunciata violando la norma sulla composizione collegiale, tale violazione costituirà un'autonoma causa di nullità della decisone e motivo di impugnazione (Cass., n. 16186/18, richiamata Cass. civ., n. 24754/2019).

Opposizione a decreto ingiuntivo con atto di citazione di cognizione ordinaria: Se l'opposizione avverso l'ingiunzione chiesta e ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini della liquidazione delle sue competenze, viene proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., «è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni dal di della notificazione dell'ingiunzione di pagamento; in simile evenienza:

  • gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si produrranno alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto;
  • il giudice adito con l'opposizione disporrà con ordinanza il mutamento del rito».

(Cass. civ., n. 24069/2019). 

La decisione nel procedimento speciale promosso dall'avvocato nei confronti del cliente per la liquidazione delle competenze: La decisione in questo tipo di procedimento è resa con ordinanza, impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. E ciò anche ove il giudizio sia introdotto con atto di citazione. In tali casi ove vi sia immediata conversione in procedimento speciale, anche se il provvedimento conclusivo è reso con le forme della sentenza, esso assumerà valore di ordinanza (Cass. civ. sez., n. 15977/2019, Cass. civ., n. 10648/2020). Qualora, invece, non sia disposto il mutamento del rito e il giudizio venga trattato come procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e ss., la decisione ivi resa, andrà considerata adottata secondo la disciplina dello stesso. Ne conseguirà l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., se proposto per saltum senza accordo tra le parti (Cass. n. 12165/2011, richiamata Cass. civ., n. 210/2019), e l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 704 quater c.p.c. E ciò in considerazione del fatto che «ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con un determinato rito, anziché con quello specificamente per essa previsto, le forme del rito concretamente adottato dovranno essere seguite anche per la proposizione dell'impugnazione avverso il provvedimento che l'ha decisa. Tanto, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice» (Cass. nn. 20705/2018; 23052/2017; 25553/2016; 15897/2014; 15272/2014; 12290/2011; 682/2005, richiamate da Cass. civ., n. 210/2019).  

 

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