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Ascensore esterno: sì alla deroga delle norme sulle distanze dettate dai regolamenti edilizi

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La realizzazione di un ascensore non concorre alla creazione di volume o di superficie aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico urbanistico (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 580/2020 cit.). Ne consegue che l'ascensore, anche se esterno all'edificio, potrà essere realizzato senza permesso di costruire e in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l'obbligo del rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lombardia, con sentenza n. 388 dell'11 febbraio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia con cui è stata ingiunta loro la sospensione dei lavori finalizzati all'installazione di un elevatore esterno in superamento delle barriere architettoniche presenti all'interno dell'edificio di proprietà. La decisione di sospensione è fondata sul fatto che, a parere del Comune, i lavori sono risultati in violazione delle norme del piano regolatore e in particolare in violazione della disposizione che impone la distanza minima di m 5 dai confini di proprietà per la realizzazione di opere in ambito urbanistico, qual sarebbe, sempre ad avviso del Comune, la realizzazione dei sistemi elevatori a pertinenza dei fabbricati esistenti. 

Secondo l'ordinanza, inoltre, per la realizzazione in questione non è sufficiente un'autocertificazione, bensì occorre uno specifico provvedimento emesso dall'amministrazione a seguito di presentazione dell'istanza per ottenere il permesso di costruire. Istanza, questa, mai presentata dai ricorrenti.

In virtù delle violazioni in questione, pertanto, il Comune ha sospeso i lavori innanzi citati.

Il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

I Giudici amministrativi richiamano il più recente indirizzo giurisprudenziale in punto di installazione di un ascensore esterno al condominio. In forza di tale orientamento, detta realizzazione non necessita del permesso di costruire e ciò in considerazione del fatto che essa ha ad oggetto un volume tecnico non idoneo a conferire all'innovazione apportata all'edificio la natura di una costruzione strettamente intesa (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 31 marzo 2020, n. 580; id., 13 settembre 2018, n. 2065; id., Sez. I, 27 marzo 2018, n. 809; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1479; T.A.R. Liguria, I, 29 gennaio 2016, n. 97). Infatti, la realizzazione dell'ascensore:

  • non contribuisce ad ampliare volumetria o superficie;
  • non presenta un autonomo carico urbanistico;
  • non assume rilevanza in ambito edilizio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 580/2020).

Da tanto discende che alla realizzazione di un ascensore esterno al codominio non trovano applicazione le norme sulla distanza del piano regolatore, secondo cui le distanze dal confine delle nuove costruzioni non possono essere inferiori ai 5 mt. E ciò in considerazione del fatto che i vani ascensore non costituiscono nuove costruzioni. Che la realizzazione dell'ascensore può avvenire in deroga di tali norme è confermato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 38072001). In particolare dalla lettura del combinato disposto degli artt. 78 e 79 del su citato Testo unico, si evince che le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche, quali appunto i vani ascensori, possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c.

Orbene, tornando al caso in esame, secondo il Tar, l'ordinanza dirigenziale è infondata. E ciò in considerazione del fatto che, nella fattispecie, per la realizzazione dell'ascensore, non risultando violate le distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c., non sarebbe necessario né il rispetto delle norme sulle distanze dettate dal piano regolatore, né il permesso di costruire.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, quindi, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. 

 

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