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Separazione e affidamento minori, i criteri secondo la SC

Una sentenza estremamente importante, quella depositata recentemente dalla corte di cassazione, che ha riassunto i criteri che il giudice di merito è tenuto a seguire nell´affidare i minori a uno o all´altro genitore dopo la separazione pronunciata tra questi ultimi.
Nel caso di affidamento di figli minori, a seguito di separazione, è necessario che nello stabilire la collocazione degli stessi si faccia riferimento al loro maggiore e prevalente interesse avendo riguardo al contesto dei due nuclei familiari, all´idoneità genitoriale, e, soprattutto all´esigenza di preservare il legame di fratellanza – sorellanza.
In questi termini si sono pronunciati i Supremi Giudici di Cassazione, Sezione I Civile, con la recente ordinanza n. 12957/18 con la quale, appunto, in riferimento ad un giudizio di separazione, nel quale il Tribunale romano disponeva l´affidamento della figlia minore dei coniugi ai Servizi Sociali con collocamento prevalente presso il padre, è stato precisato come l´unico vero parametro da prendere in considerazione sia l´interesse della minore a mantenere i legami affettivi familiari nel contesto più adatto alle sue esigenze.
 
La tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza implica, infatti, che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, tranne specifiche contrarietà che in concreto possano derivare dalla detta collocazione.
La "vexata quaestio" viene dunque rimessa all´apprezzamento dei Supremi Giudici che accolgono le doglianze della madre sia in ordine alla mancata nomina di un curatore speciale, ritenuta fondamentale a causa dell´ elevato conflitto di interessi tra i genitori, che, in merito alla chiesta audizione della minore, in quanto infradodicenne con capacità di discernimento, costituendo tale audizione un adempimento a pena di nullità nel caso in cui, come in quello "de quo", si tratti di provvedimenti che riguardano direttamente la minore, salvo che il Giudice non ritenga tale ascolto del tutto contrario all´interesse della stessa o comunque del tutto superfluo.
Nella fattispecie in esame era già chiaramente emersa la volontà della minore di vivere con la madre e con la sorella, riferimenti ritenuti sulla base di una valutazione psicologica, affettivi e stabilizzanti e dunque imprescindibili per la stessa.
Questo dato unito alla necessità di preservare, nelle separazioni tra coniugi, il rapporto tra fratelli e sorelle porta i Supremi Giudici ad accogliere il ricorso cassando l´ impugnata Sentenza con rinvio alla Corte d´Appello di Roma in diversa composizione onde consentirle una nuova verifica su quale sia la residenza più adatta alle esigenze della minore, confrontando i due nuclei familiari e partendo proprio dalla tutela del diritto fondamentale di sorellanza e dall´audizione della stessa minore, che può essere disattesa solo con specifica motivazione, ove emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al suo interesse.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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