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Accertamento societario: la cessione lista clienti non è ramo d’azienda

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Riferimenti normativi: Art. 110 T.U.I.R. - art.2256 c.c. – art.2112, comma 5, c.c.

Focus: L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.La cessione di azienda è un'operazione unitaria generalmente finalizzata a permettere ad un terzo la continuazione dell'impresa e può riguardare l'intera azienda o più aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell'azienda oggetto di cessione. "La cessione di una lista clienti non può costituire di per sé una cessione di ramo d'azienda" è quanto ha affermato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez.24,con sentenza n.2379 depositata il 24 maggio 2018.

Principi generali: La cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, come qualsiasi altro trasferimento di proprietà, è un contratto a titolo oneroso tra cedente e acquirente che valuta il valore dell'azienda attraverso l'esame delle scritture contabili. Il contratto, che prevede il pagamento di un prezzo da parte dell'acquirente a titolo di corrispettivo del valore dell'azienda che si è ricevuta, deve essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio (art.2256 c.c.).Il trasferimento d'azienda si configura, pertanto, nei casi, previsti dall'art.2112, comma 5, codice civile, in cui si realizza una "qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda".

In buona sostanza, non può parlarsi di cessione di un ramo d'azienda se manca una realtà produttiva autonoma  che, anche con il trasferimento, mantenga la peculiarità preesistente allo stesso.

La predetta definizione di cessione di azienda o di ramo di azienda è stata delineata dalla Cassazione, sezione lavoro, che, con sentenza n. 1769 del 24 gennaio 2018, ha evidenziato come sia "elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente". Nella fattispecie, la Suprema Corte, pronunciatasi sulla controversia inerente il licenziamento di un gruppo di dipendenti ha accertato l'inefficacia nei loro confronti della presunta cessione del ramo di azienda, precisando che " è configura-bile un ramo di azienda in caso di trasferimento di un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze, stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, le cui attività si traducono in beni e servizi ben individuabili, il cui rapporto di lavoro continua con la società cedente".

Cessione di clientela tra società consociate: In materia fiscale pregevole è la recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez.24, n.2379/2018, depositata il 24 maggio 2018, che si è pronunciata sulla richiesta di una società di annullare un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2010, con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione le quote di ammortamento per un'operazione di cessione della clientela effettuata dalla consociata estera a favore della società accertata, e ciò in base alla riqualificazione dell'operazione in questione come cessione di ramo d'azienda, tenuto conto del fatto che la cessione era comprensiva di due dipendenti, e, quindi, si trattava di un insieme di beni in grado di produrre autonomamente un reddito di impresa.

La società ricorrente ha evidenziato nelle proprie deduzioni difensive dinanzi alla Commis-sione tributaria provinciale di Varese che "l'operazione si colloca nell'ambito della riorganiz-zazione della propria rete di vendita". La Commissione tributaria adita, accogliendo la tesi della ricorrente ha escluso che l'operazione di cessione della clientela avesse dato luogo al trasferimento di "un'articolazione organizzativa dotata di stabile autonomia funzionale, a causa dell'assenza di prova che il compendio formato dalla lista dei clienti ceduta e da due dipendenti impiegati, possa configurare l'insieme di quei beni organizzati atti a produrre reddito autonomamente".

L'Agenzia delle Entrate avverso la suddetta sentenza ha proposto appello insistendo sulla legittimità del proprio operato. Il giudice di appello ha condiviso i rilievi difensivi della società ricorrente. Infatti, dalla documentazione agli atti del giudizio si evinceva che i due dipendenti in questione risultavano essere stati licenziati dalla consociata estera per poi essere riassorbiti dalla società ricorrente. Inoltre, tali dipendenti non risultavano disporre di alcun potere di rappresentanza della società contribuente e svolgevano soltanto attività di mero supporto all'attività commerciale, inidonea di per sé a produrre in modo autonomo un reddito di impresa.

La Commissione tributaria regionale, pertanto, annullava la ripresa a tassazione delle quote di ammortamento della cessione di clientela. 

 

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