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A volte ritornano. Legge elettorale, la destra all'assalto della Costituzione

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Un'Ansa di poche ore fa riferisce circa l'obiettivo dichiarato della maggioranza parlamentare di destra di approvare entro luglio la legge elettorale da loro proposta, alla Camera, per poi replicare in autunno al Senato. Il lessico è quello consueto: equilibrio tra stabilità e rappresentanza, necessità di evitare esiti incerti, governabilità, disponibilità al confronto con le opposizioni. È proprio a partire da qui che occorre, allora, ribadire di cosa si stia parlando. Non si tratta di una normale manutenzione della legge elettorale vigente. Ci si muove, piuttosto, su un terreno che investe direttamente la forma di governo e, quindi, l'equilibrio costituzionale.

La prima questione, che precede ogni valutazione di merito, riguarda il metodo. Una legge elettorale approvata a colpi di maggioranza - come si intende fare, dato che la doppia proposta Bignami/Malan non è stata preceduta da consultazioni con le opposizioni, che l'hanno respinta in toto all'indomani della presentazione datata 26 febbraio - è, per sua natura, problematica. Non per un riflesso di moralismo istituzionale, ma perché la legge elettorale non è una legge come le altre: essa determina le condizioni di accesso alla rappresentanza, incide sul modo in cui si forma la volontà parlamentare e, in ultima analisi, condiziona l'intero circuito democratico. Per questa ragione, la sua legittimazione non può esaurirsi in un dato puramente numerico, perché la sostituzione di una legge elettorale a un'altra, soprattutto quando manca un anno alla celebrazione delle elezioni, richiede un grado elevato di condivisione. La storia repubblicana lo insegna con chiarezza: quando la legge elettorale diventa lo strumento di una parte, il sistema nel suo complesso si indebolisce. Mentre la cronaca consegna un'altra verità: cioè che questa proposta abbia tratto origine dalla constatazione che con il sistema attuale la destra oggi al potere perderebbe probabilmente le prossime elezioni.

Ma il punto più delicato non è questo. Il punto è che la proposta in esame non si limita a regolare il voto ma anticipa, sul piano materiale, un disegno di trasformazione della forma di governo che, sul piano formale, è ancora oggetto di revisione costituzionale. Il riferimento è al disegno di legge di revisione costituzionale Meloni - Casellati, cioè al progetto di premierato, fermo alla seconda lettura. In questo contesto, l'introduzione di un sistema elettorale fondato su premio di maggioranza significativo, eventuale ballottaggio e indicazione politica del vertice dell'esecutivo produce un effetto che non può essere ignorato. Si costruisce, per via ordinaria, una dinamica di investitura del governo che la Costituzione non prevede e che, proprio per questo, è sottoposta al procedimento aggravato dell'art. 138.

È difficile non ravvisare in tutto questo un problema di lealtà costituzionale. Non perché sia in discussione la legittimità formale dell'intervento legislativo, ma perché di fatto si pujta a realizzare una trasformazione sostanziale dell'assetto dei poteri evitando il confronto con il corpo elettorale su una revisione esplicita della Carta. Come ho scritto nell'epilogo del mio "Repubblica a chiamata diretta. Premierato e deriva plebiscitaria" e ribadito in più occasioni, la legge elettorale diventa così il luogo in cui si tenta di ottenere, indirettamente, ciò che la Costituzione consente solo attraverso un percorso più rigoroso e garantito.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, che attiene al piano della coerenza con la giurisprudenza costituzionale. Le sentenze della Corte del 2014 e del 2017 hanno fissato principi importanti, quali la necessità di mantenere un rapporto non sproporzionato tra voti e seggi, l'esigenza che i meccanismi premiali siano ragionevoli e non arbitrari, il limite a forme di costruzione della maggioranza successiva al voto. Ora, il sistema che si va delineando - nella combinazione tra soglia, premio fisso e ballottaggio - si colloca in una zona di frizione evidente con quei principi. Esiste quindi un problema di coerenza dell'ordinamento.

Vi è poi un aspetto, meno discusso ma non meno rilevante, che riguarda la qualità dell'impianto normativo. Siamo di fronte a un sistema intrinsecamente oscillante, capace di produrre esiti molto diversi a fronte di variazioni minime del consenso elettorale. In alcune configurazioni, il premio può determinare una significativa sovrarappresentazione della coalizione vincente, collocandola in prossimità di soglie parlamentari rilevanti per gli equilibri di garanzia; in altre, il sistema può non assicurare alcuna maggioranza, restituendo un esito di fatto proporzionale. Questa variabilità non è un elemento di flessibilità, ma un indice di incoerenza interna: la legge promette stabilità, ma non è in grado di garantirla in modo uniforme, e nel contempo altera la rappresentanza in misura non sempre giustificabile.

In questo quadro, la discussione non può essere ridotta a una trattativa tecnica tra forze politiche, né a un confronto sulle percentuali del premio o sulle modalità del ballottaggio. Il nodo è più profondo e riguarda la tenuta del modello costituzionale. Per questo, il richiamo alla stabilità, pur comprensibile, non può diventare un argomento assorbente. La stabilità, nel disegno dei Costituenti, non è mai stata perseguita a costo della rappresentanza e delle garanzie. È stata, piuttosto, il risultato di un equilibrio tra poteri, di una responsabilità politica diffusa e di una capacità di mediazione che il sistema parlamentare rende possibile.

È su questo equilibrio che oggi si misura la responsabilità della politica e, più in generale, della società civile e del popolo referendario. Chi ha a cuore la Costituzione non può limitarsi a osservare il calendario dei lavori parlamentari o a valutare le convenienze del momento. Deve interrogarsi sulla direzione di senso delle riforme e sulla loro compatibilità con i principi che reggono l'ordinamento repubblicano. Non per sacralizzare l'esistente, ma per comprendere che vi sono soglie oltre le quali il cambiamento è alterazione non solo della forma della Costituzione ma, in senso più grave e profondo, della stessa identità costituzionale.

 

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