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Si allarga il condono delle cartelle

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Con la circolare n. 11 di venerdì scorso 24 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ampliato il range di applicazione del "condono delle cartelle", e adesso l'estinzione dei debiti potrebbe interessare oltre 16 milioni di cartelle.

Rammento infatti che per effetto dell'art. 4, commi da 4 a 10 del Decreto Legge n. 41/2021, sono automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 di importo residuo sino a 5.000 euro. Tale annullamento automatico è circoscritto, tuttavia, ai soggetti - persone fisiche e persone giuridiche - che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro.

Adesso l'Agenzia delle Entrate conferma che, siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna mai riferirsi, per delineare l'ambito applicativo della rottamazione, alla data di notifica della cartella di pagamento ma al giorno, per forza di cose antecedente, di consegna del ruolo. Ogni ruolo rientra nell'annullamento, a prescindere dalla sua natura e dall'ente creditore che lo ha formato, sia questo pubblico o privato, salve le esclusioni preiste espressamente dalla norma relative ai dazi doganali e all'I.V.A. all'importazione.

Inoltre l'AdE interpreta favorevolmente ai contribuenti il limite massimo dei 5.000 euro ogni carico; in tal senso conferma che per conteggiare il requisito dei 5.000 euro ci si riferisce al singolo ruolo e non al valore globale della cartella di pagamento, che può portare a riscossione diversi ruoli. Precisa la circolare: "ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento; è anche possibile che, all'interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia".

Vale il debito "residuo" al 23 marzo 2021, pertanto se il debito, originariamente superiore ai 5.000 euro, viene ridotto sotto soglia per autotutela o pagamento parziale, può rientrare nella sanatoria.

Viene poi riepilogata la procedura che, in base al decreto ministeriale 14 luglio 2021, conduce all'annullamento automatico:

-entro il 20 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali relativi a soggetti che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro;

-entro il 30 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Agente della riscossione i soggetti che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore alla soglia di legge;

-entro il 31 ottobre 2021, si verifica, di diritto, l'annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri.

Nessuna comunicazione dell'annullamento - o del mancato annullamento - viene fornita al contribuente; tuttavia, questi può "verificare l'intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione".

Meditate contribuenti, meditate.

 

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