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Alle SS.UU calcolo durata custodia cautelare riguardo retrodatazione termini

Con ordinanza n. 19100 del 2 maggio 2018 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione la rimesso alle Sezioni Unite laquestione dell´interpretazione dell´art. 297 co. 3 c.p.p. circa la retrodatazione dei termini di decorrenza delle ordinanze di applicazione della medesima misura cautelare e il computo dei periodi di custodia patiti relativi a fasi processuali non omogenee.
Le Sezioni Unite sono chiamate a decidere se in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelariper fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all´art. 297 co. 3 c.p.p. debba essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare in carcere ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee.
Occorre tenere conto infatti che un soggetto può essere detenuto con provvedimento di custodia cautelare in diverse fasi processuali, sia in fase di indagini preliminari sia a seguito del rinvio a giudizio.
L´art. 297 c.p.p. è norma dedicata a disciplinare il computo dei termini di durata delle misure cautelari dal quale dipende il calcolo dei termini massimi di detenzione di cui all´art. 303 c.p.p. per ogni fase processuale.
In particolare i primi due commi dell´art. 297 c.p.p. stabiliscono il dies a quo da cui decorrono gli effetti della custodia cautelare in carcere o delle altre misure cautelari, rispettivamente dal momento della cattura, arresto o fermo o dal momento della notifica dell´ordinanza di applicazione.
Il successivo co. 3 disciplina la c.d. retrodatazione della data di decorrenza della misura cautelare in ipotesi di applicazione della medesima misura per uno stesso fatto o per fatti connessi o collegati con diverse ordinanze.
In tal caso, il legislatore ha previsto che i termini decorrano dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza e siano commisurati all´imputazione più grave.
La questione controversa riguarda dunque la applicabilità del suddetto comma anche ad ordinanze emesse in procedimenti differenti che pendano, a loro volta, in fasi processuali differenti (ovvero in uno di essi sia stato ormai disposto il rinvio a giudizio) e, in caso affermativo, la retrodatazione debba essere effettuata tenendo in considerazione tutto il periodo di custodia sofferto o solo quello in fasi procedimentali omogenee (ad es. nel corso delle indagini preliminari).
I Fatti
Nel caso sottoposto ai giudici della Seconda Sezione il ricorrente risultava indagato per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, art. 416 bis c.p., e, pertanto, gli veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso l´ordinanza di conferma del GIPproponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 125 c.p.p. e 297 c.p.p., lamentando, in particolare, l´erronea negata applicazione dell´art. 297 c.p.p. co. 3 c.p.p. in ordine alla retrodatazione del termine di decorrenza di applicazione della misura custodiale, essendo in presenza di "contestazioni a catena".
Il ricorrente, infatti, era già stato sottoposto a misura di custodia cautelare nel diverso procedimento levato a suo carico per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di armi, aggravato ex art. 7 l. 201 del 1991 (ora art. 416 bis. 1 c.p.), e risultava detenuto in carcere dal gennaio 2016.
Per tale procedimento risultava esaurita la fase delle indagini preliminari, essendo intervenuto il decreto che disponeva il giudizio.
Pertanto la fase cautelare in essere era diversa da quella in atto nel procedimento per associazione a delinquere.
In merito, tuttavia, rilevava il ricorrente come la piattaforma indiziaria posta a fondamento dell´ordinanza coercitiva impugnata era connessa e già conoscibile all´epoca dell´emissione nei propri confronti della precedente ordinanza coercitiva, disposta nell´ambito del diverso procedimento.
La questione di diritto
La Corte osserva preliminarmente come il Tribunale abbia aderito all´indirizzo della Corte di Cassazione che prevede che, in ipotesi di più ordinanze cautelari per fatti connessi, la retrodatazione, ai fini del calcolo della durata massima della misura, imponga di tenere conto solo dei periodi relativi a fasi omogenee, operando quindi un frazionamento della globale durata della misura custodiale.
A tale orientamento se ne contrappone uno diverso che ritiene che, a fini di retrodatazione dei termini di custodia cautelare in carcere, non si debba operare un frazionamento della globale durata della misura.
Come osserva la giurisprudenza più recente, infatti, l´art. 297 c.p.p. detta la fondamentale garanzia per cui è necessario concentrare in un unico contesto temporale le vicende cautelari, destinare a dar luogo a simultanei titoli custodiali.
"Alla base dell´istituto – ricorda la Corte – vi è la constatazione che i diversi titoli cautelari [devono] essere emessi simultaneamente, dando luogo ad un medesimo percorso cautelare, indipendentemente dalle scelte del pubblico ministero in ordine all´eventuale separazione dei relativi procedimenti penali", senza che tale garanzia possa essere frustrata da frazionati passaggi di fase di un procedimento sostanzialmente unitario.
Le Sezioni Unite peraltro si erano già espresse più volte nel tentativo di delimitare l´ambito applicativo dell´art. 297 co. 3 c.p.p. ed erano giunte alla conclusione di ritenere operativo il meccanismo della retrodatazione sia se le diverse ordinanze fossero state emesse nello stesso procedimento o in procedimenti distinti, sia se i procedimenti si fossero trovati in fasi differenti, ma non si erano mai pronunciate sulla computabilità dei periodi detentivi patiti in fasi procedimentali non omogenee.
In particolare, le precedenti sentenze avevano ritenuto applicabile il regime della retrodatazione in via automatica nell´ipotesi di emissione di una seconda ordinanza che avesse disposto l´applicazione della medesima misura cautelare per il medesimo fatto o per diversi fatti legati da concorso formale, connessione teleologica, continuazione, commessi anteriormente all´emissione della prima ordinanza.
Qualora tra i fatti della prima e della seconda ordinanza non vi fosse stato lo stretto rapporto di connessione richiesto, la retrodatazione avrebbe, invece, trovato applicazione se si fosse dimostrato che al momento della emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive.
In caso, invece, di procedimenti diversi, in ipotesi di fatti connessi a norma dell´art. 12 co. 1 lett. b e c (ovvero concorso formale, connessione teleologica e continuazione), l´art. 297 c.p.p. avrebbe trovato applicazione per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto nel procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza.
Qualora i fatti non fossero stati avvinti dalle connessioni richieste, invece, sarebbe stato altresì necessario che i giudizi fossero pendenti di fronte alla medesima autorità giudiziaria e che la separazione fosse frutto di una scelta del P.M. procedente.
Da ultimo, la Suprema Corte aveva altresì affermato che la disciplina come descritta trovava applicazione anche nelle ipotesi in cui per i fatti contestati nella prima ordinanza l´imputato fosse stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile.
Come osserva la Corte tutte le ipotesi richiamate obbediscono allo stesso principio ovvero impedire che l´autorità giudiziaria, "scegliendo" momenti diversi da cui far decorrere i termini delle misure cautelari, possa diluire i termini della loro durata, incidendo chiaramente sulla data di inizio del loro calcolo.
Tuttavia, sebbene l´indirizzo giurisprudenziale più recente sia favorevole all´applicazione del meccanismo suesposto anche al caso di specie, esigenze di certezza del diritto richiedono la rimessione della questione alla Sezioni Unite perché dirimano il contrasto giurisprudenziale sorto e affermino se la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare debba essere effettuata frazionando la durata globale della misura cautelare ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee.
Dott.ssa Giulia Zani

 

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