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Prescrizione e sua declaratoria nel giudizio di legittimità, cosa dice la Cassazione

Prescrizione e sua declaratoria nel giudizio di legittimità, cosa dice la Cassazione

 La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, la n. 45431 del 2018, è tornata sul tema della prescrizione e della sua declaratoria - per la prima volta – nel giudizio di legittimità.

Nel caso sottopostole, un imputato era stato condannato in primo e secondo grado per due reati: quello di contraffazione di codice fiscale e quello di uso di carta di credito contraffatta.

Il ricorrente deduceva l'intervenuta prescrizione dei reati che erano stati commessi nel 2006 nel 2008.

Incidentalmente, a tale fine, richiedeva che la Corte ritenesse non sussistente la recidiva reiterata infraquinquennale, che, come aggravante ad effetto speciale, viene computata a fini del termine necessario a prescrivere.

In particolare, riteneva che mancasse il requisito infraquinquennale in quanto la pronuncia del 2006, resa con decreto penale di condanna - che faceva scattare la contestazione della recidiva reiterata aggravata - riguardava un reato poi depenalizzato con il d.lgs. 8 del 2016. 

 La Corte ritiene di accogliere in parte il ricorso pur ritenendo infondato il motivo di diritto sollevato.

Cominciamo subito con il tratteggiare il regime della prescrizione rispetto alla recidiva.

La recidiva è un aggravante che inerisce la persona del colpevole.

Si articola in diverse tipologie rispetto alla quali mutano gli effetti sul calcolo della pena e sul temine di prescrizione del reato cui accedono.

La recidiva reiterata infraquinquennale, in particolare, è disciplina dal co. 4 dell'art. 99 c.p. e viene dichiarata quando un soggetto, già recidivo, viene stato condannato entro cinque anni  per la commissione di un altro reato.

Anzitutto, la Corte rileva che nel caso di specie opera la preclusione processuale del giudicato parziale poiché l'erronea applicazione della recidiva non era stata contestata né con i motivi di appello né nel corso del giudizio di appello, sebbene la depenalizzazione del reato del 2006 fosse già intervenuta nel 2016 (il giudizio di appello si era invece concluso nel 2018).

Come ricorda la Corte, tuttavia, non rileva la differenza tra recidiva reiterata e recidiva reiterata aggravata, in quanto, in ogni caso, il prolungamento del termine di prescrizione è comunque di due terzi.

La differenza tra recidiva reiterata e recidiva reiterata aggravata, invece, assume rilievo in punto di pena, comportando un aumento di pena differente a seconda di quella che si ritiene configurata.

Il co. 4 dell'art. 99 c.p. infatti prevede che "Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi ."

Ma, ai sensi dell'art. 161 c.p., ovvero a fini di prescrizione, tale differenza non rileva.

La disposizione richiamata, infatti, prevede che l'interruzione del termine per prescrivere comporti l'aumento di due terzi del tempo necessario per prescrivere nei casi dell'art. 99 co. 4 c.p.

L'art. 99 co. 4 c.p. disciplina sia la recidiva reiterata che quella reiterata aggravata.

In questi casi, dunque, l'aumento del termine per prescrivere è pari a due terzi del termine ordinario.

Ne consegue che è irrilevante la deduzione del ricorrente in ordine all'iniziato procedimento di revoca dell'ultimo provvedimento di condanna del 2006 in quanto tale circostanza farebbe venire meno solo il requisito infraquinquennale, ma la recidiva rimarrebbe reiterata (con ciò che comporta in punto di prescrizione).

La Corte poi passa in concreto a trattare il termine di prescrizione dei due diversi capi di reato.

Uno dei due reati, infatti, si è prescritto (anche con la recidiva reiterata) prima della pronuncia della sentenza di appello.

Diversamente, per l'altro capo di reato che si sarebbe prescritto sempre prima della trattazione del ricorso per Cassazione, ma dopo la pronuncia della sentenza di appello.

Ciò comporta rilevanti conseguenze in termine di declaratoria, stante l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

Ricorda la Corte, infatti, che l'inammissibilità del ricorso non consente un valido formarsi di un rapporto processuale e preclude la possibilità di rilevare le cause di non punibilità (tra cui la prescrizione del reato).

Diversamente conclude però con riguardo al reato che si era prescritto prima della sentenza di appello. 

Secondo un orientamento più volte ribadito dalla sezione V della Corte di Cassazione, infatti, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice può comunque essere dichiarata per la prima volta in Cassazione.

In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità.

Ne consegue che, mentre può essere rilevata la prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello, lo stesso non può essere fatto con riguardo al reato che si è prescritto dopo.

 

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