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Quando assume rilevanza la testimonianza de relato nel processo civile?

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Inquadramento normativo: Artt. 2697 c.c., 116 c.p.c.

La testimonianza indiretta: Le testimonianze indirette avrebbero un certo rilievo all'interno del processo civile, soprattutto con riferimento a circostanze riguardanti la sfera personale della parte. In ogni caso, occorrerebbe distinguere tra le dichiarazioni rese dalle parti al teste e quelle riferite al teste da terzi soggetti (Cass., n. 18709/2021). Con riguardo al primo tipo di dichiarazioni, i testi de relato depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; con riferimento al secondo tipo di dichiarazioni, gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi [...] la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indirette. Ciononostante, dette deposizioni possono assumere rilievo al fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass., n. 3137/2016). 

Il concorso di tali altri elementi oggettivi è necessario non perché vi è la possibilità astratta che il terzo menta, ma per desumere la falsità o la veridicità delle dichiarazioni riferite de relato (Cass. Civ., n. 18896/2015) dal momento che tali dichiarazioni, se non suffragate da ulteriori elementi oggettivi, possono:

  • rivelarsi inutili in quanto recanti un contributo non rilevante;
  • dannose ai fini della ricostruzione dei fatti da accertare atteso che il teste in questione potrebbe rivelarsi portavoce, anche inconsapevole, di una delle parti in causa (Cass., n. 3137/2016);

Va escluso che le voci correnti nel pubblico possano costituire elemento di suffragio a una deposizione de relato (pur non essendone l'uso espressamente vietato nel codice di procedura civile, contrariamente a quanto accade in quello di procedura penale) e ciò in considerazione del fatto che le voci correnti nel pubblico hanno a loro volta bisogno di essere suffragate dal concorso di altri elementi (Cass. n. 2364/75, richiamata da Cass., n. 1320/2017).

Il teste de relato ex parte: Il teste "de relato ex parte", come su accennato, è quel teste che depone su fatti e circostanze di cui è stato informato, più o meno in modo interessato, dal soggetto medesimo che ha proposto (o subito) il giudizio o che abbia operato per conto e nell'interesse di quest'ultimo, fino a identificarsi con esso - sulla base di specifiche ragioni e circostanze - così da perdere la propria autonomia (Cass., n. 3137/2016). Per tale motivo, le deposizioni di tale teste hanno un rilievo sostanzialmente nullo ( Cass. nn. 569/2015; 8358/07, richiamate da Cass., n. 1320/2017), non assumendo alcun valore probatorio, nemmeno indiziario. 

Potranno costituire un valido elemento di prova quando saranno suffragate da circostanze oggettive o soggettive a esse estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo, che concorreranno a confortarne la credibilità (Cass., n. 324/1972, richiamata da Cass., n. 8760/2021). A tal proposito, tuttavia, occorre distinguere due casi: il caso in cui la testimonianza de relato ex parte verta su circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente) da quello in cui la testimonianza in questione verta su circostanze favorevoli alla parte. Nella prima ipotesi, la deposizione presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo". La confessione stragiudiziale resa a un terzo è sufficiente anche in via esclusiva a fondare il convincimento del giudice (Cass., n. 12463/03, richiamata da Cass., n. 1320/2017). Ne consegue che essa, in questa prima ipotesi, potrà:

  • integrare elemento di suffragio d'una testimonianza de relato (Cass., n. 1320/2017);
  • essere liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c. (Cass., n. 1320/2017, richiamata da Cass., n. 8760/2021).

Nel secondo caso, invece, la deposizione del teste de relato, vertendo su circostanze favorevoli alla parte che è anche la fonte, avrà valore sostanzialmente nullo (Cass., n. 7746/2020, richiamata da Cass., n. 8760/2021). 

 

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