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Processo civile: entro quale termine possono essere sollevate le contestazioni alla ctu?

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Inquadramento normativo: Art. 195 c.p.c.

Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio: Il consulente tecnico d'ufficio, una volta terminate le indagini peritali, redige la relazione scritta. «Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti». Per consentire ciò, la relazione tecnica viene trasmessa alle parti costituite e queste, entro il termine fissato dal giudice, trasmettono al consulente le proprie osservazioni sulla relazione. Il consulente tecnico d'ufficio, successivamente, deposita in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse entro un ulteriore termine che è fissato dal giudice e che è anteriore alla successiva udienza. In buona sostanza, è previsto:

  • «un primo termine entro il quale l'esperto è tenuto a inviare la relazione alle parti» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 18657/2020);
  • «un secondo termine entro il quale le parti dovranno provvedere a trasmettere al consulente le proprie osservazioni» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 18657/2020);
  • «un terzo e ulteriore termine, comunque "anteriore alla successiva udienza", entro il quale il consulente dovrà depositare in cancelleria la relazione, completa delle osservazioni delle parti e con relative brevi repliche ad opera dello stesso esperto» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 18657/2020).

La ratio di questi tre termini consente di:

  • rendere più razionale e ordinato lo svolgimento delle attività processuali anche al fine di ridurre i tempi di espletamento della procedura di consulenza,
  • «potenziare i poteri di contraddittorio attribuiti alle parti che per il tramite di propri consulenti possono interloquire con l'ausiliare del giudice attraverso la formulazione di osservazioni alla relazione peritale agli stessi inviata, alle quali l'esperto dovrà fornire apposita risposta scritta» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 18657/2020).

Limite temporale per le contestazioni di parte alla relazione peritale: Le contestazioni delle parti alla relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio, poiché integrano argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, potranno essere svolte anche nella comparsa conclusionale. E ciò purché queste osservazioni:

  • non introducano nel giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove (Cass., n. 15418/2016, richiamata da Cass. civ., n. 20829/2018),
  • non inficino il contraddittorio e il diritto di difesa per il breve termine a disposizione per la memoria di replica (Cass., n. 15418/2016, richiamata da Cass. civ., n. 20829/2018).  

In sintesi, i rilevi delle parti all'elaborato peritale, in un'ottica di necessaria lealtà processuale e alla luce del principio di ragionevole durata del processo, possono essere sollevati sempre nell'ambito del grado in cui le risultanze peritali si sono formate, «restando preclusa alle parti la possibilità di sollevare nuove eccezioni o contestazioni di sorta, per la prima volta, soltanto nei gradi successivi» (Cass. civ., n. 15522/2020).

La risposta del consulente tecnico d'ufficio ai rilievi delle parti nella relazione peritale: Se il consulente tecnico d'ufficio ha risposto alle censure delle parti o dei loro consulenti, il giudice non è tenuto a motivare i rilievi di questi ultimi, ma può richiamare le risposte date dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1815/2015, richiamata da Tribunale Busto Arsizio, sentenza 22 gennaio 2020). E ciò in considerazione del fatto che «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione» (Cass., nn. 1815/2015, 282/2009, 8355/2007, richiamate da Tribunale Busto Arsizio, sentenza 22 gennaio 2020). 

 

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