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PCT: la busta telematica superiore ai 30 MB e il deposito multiplo

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Inquadramento normativo: Art.16-bis. D.L. n. 179/2012; Art. 14 Specifiche tecniche PCT 16/04/2014; Art. 50 D.L n. 5072014; Aggiornamento specifiche tecniche PCT del 28 marzo 2018.

Il deposito telematico degli atti processuali: Con l'entrata in vigore del processo civile telematico si è introdotto via via l'obbligo del deposito telematico di alcuni atti processuali. Laddove sia previsto tale obbligo per l'atto introduttivo e annessa documentazione, il deposito con modalità cartacee anziché per via telematica, costituirebbe vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio su quella documentazione. In tali casi, il vizio sarà sanabile attraverso concessione di un termine all'altra parte per svolgere le proprie difese (Cass. n. 19151/2019, richiamata da Cass. civ., n. 26889/2020).

La dimensione massima consentita per la busta telematica e il superamento del limite: Il deposito telematico può dirsi perfezionato quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Ma qual è la dimensione massima del messaggio di posta elettronica che consente il predetto deposito? Le specifiche tecniche ministeriali hanno fissato tale dimensione in 30 Megabyte. Quando la busta telematica supera questi limiti è possibile superare l'inconveniente, effettuando un deposito multiplo. In tali casi, occorrerà suddividere le buste. 

Nella prima busta dovranno essere presenti:

  • gli atti e gli allegati principali, quali ad esempio l'atto introduttivo, la procura alle liti e la nota di iscrizione a ruolo;
  • un indice di tutti gli allegati, compresi quelli che saranno depositati con il deposito complementare, successivo a quello principale.

Nelle successive buste telematiche saranno inviati tutti gli allegati che non sono stati trasmessi con la prima.

Per permettere ai depositi complementari di poter referenziare il deposito principale nel momento in cui si predispongono le buste di deposito, è stato introdotto un nuovo tag: RefId.

I controlli di validità implementati in fase di ricezione dei depositi complementari sono i seguenti:

  • verifica del deposito principale;
  • verifica di un deposito con il RefId cui fa riferimento il deposito complementare per l'Ufficio e il registro indicati;
  • verifica della coincidenza tra il firmatario del deposito complementare e quello del deposito principale.

Quando il deposito multiplo dovrà completarsi e si considererà tempestivo? Il deposito multiplo è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. Si esclude che la tempestività del primo deposito si estenda ai successivi depositi che avvengano oltre il giorno di scadenza. In punto, si fa rilevare che i depositi successivi al primo non sono salvi da decadenza ove sia prescritto dal legislatore un adempimento di deposito entro la unitaria scadenza. 

Se nonostante tale prescrizione, la parte dà corso all'adempimento dei successivi depositi oltre la scadenza, allora essa incorrerà nella decadenza e i relativi documenti saranno dichiarati inammissibili per tardività (Cass. civ., n. 2657/2021). A tal proposito, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che:

  • ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata (Cass., nn. 31474/2018, 23489/2020, 26889/2020, richiamate da Cass. civ., n. 2657/2021);
  • tali invii devono essere coevi al deposito del primo ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza (Cass., nn. 31474/2018, 23489/2020, 26889/2020, richiamate da Cass. civ., n. 2657/2021);
  • per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi (Cass., nn. 31474/2018, 23489/2020, 26889/2020, richiamate da Cass. civ., n. 2657/2021) ;
  • non possono ritenersi coevi quegli invii effettuati a distanza di uno o due giorni in quanto quest'ultimi di certo non possono essere ritenuti immediatamente successivi (Cass., nn. 31474/2018, 23489/2020, 26889/2020, richiamate da Cass. civ., n. 2657/2021).

 

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