Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 08 Giugno 2019
Categoria: Legge e Diritto

Ordine di demolizione, impossibile revocarlo se non si adottano le misure di adeguamento sismico

 Con la pronuncia n. 22580 dello scorso 23 maggio, la III sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se sia possibile revocare un ordine di demolizione impartito su un immobile abusivo a seguito dell'intervenuto rilascio di un titolo abilitativo in sanatoria, ha confermato l'impossibilità di revocare l'ordine di demolizione qualora, nonostante il titolo abilitativo, non siano state predisposte le misure necessarie a realizzare l'adeguamento sismico dell'immobile.

Si è difatti precisato che "In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio,  con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione non può revocare l'ordine di demolizione dell'opera abusiva se non adeguata in tutti i suoi aspetti (sia per le violazioni formali e sia per quelle sostanziali) alla normativa antisismica, poiché l'opera non risulta sicura per l'incolumità delle persone e delle cose".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio da un ordine di demolizione di un immobile con cubatura inferiore ai 450 metri cubi realizzato in una zona sismica.

I proprietari ricorrevano dinnanzi al giudice dell'esecuzione formulando istanza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, per intervenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria: in particolare si evidenziava come, trattandosi di manufatto con cubatura inferiore a 450 metri cubi, non era necessario il certificato di idoneità statica, ma solo il certificato di collaudo.

Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza respingeva l'istanza evidenziando come, sebbene per la ridotta cubatura dell'immobile non si rendeva necessario un certificato di idoneità statica, era tuttavia indispensabile il rilascio di un certificato di collaudo, agli atti mancante.

Inoltre si evidenziava come non erano state predisposte le misure necessarie a realizzare l'adeguamento sismico dell'immobile: a sostegno di tanto si rilevava come il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria conteneva l'espressa menzione della necessità di realizzare i dovuti adeguamenti sismici e che siffatti adeguamenti non erano stati di fatto realizzati dai proprietari ma erano stati solo genericamente prospettati.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dei proprietari insisteva per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, evidenziando come l'adeguamento antisismico non risultava applicabile all'immobile in esame, né il Tribunale aveva specificatamente indicato quale tipologia di adeguamento andava realizzato. 

La Cassazione non condivide le doglianze formulate, ritenendo che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità.

In punto di diritto gli Ermellini ricordano che in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali.

Tuttavia la sentenza in commento rileva come l'irrilevanza delle violazioni meramente formali vale solo prima che l'ordine di demolizione venga impartito con la sentenza di condanna: una volta che l'ordine di demolizione sia stato emesso – al fine di ottenerne la revoca – è essenziale, infatti, che l'adeguamento alla normativa antisismica risulti completo.

Sul punto, si specifica, inoltre, che il permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche ma non anche di quelli previsti dalla normativa antisismica; ne deriva che il giudice dell'esecuzione non può revocare l'ordine di demolizione dell'opera abusiva se non adeguata in tutti i suoi aspetti (sia per le violazioni formali e sia per quelle sostanziali) alla normativa antisismica, poiché – in tal caso – l'opera non risulta sicura per l'incolumità delle persone e delle cose.

Con specifico riferimento al caso di specie, l'ordinanza impugnata analizza con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicità tutti gli aspetti della vicenda, puntualmente evidenziando come il mancato adeguamento della struttura alle norme antisismiche renda di fatto la stessa poco sicura per l'incolumità delle persone e delle cose.

In conclusione la Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. 

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