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La vendita di mobili di arredo di un appartamento venduto produce reddito imponibile?

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Riferimenti normativi: Art.67 T.U.I.R.

Focus: Il ricavato dalla vendita di mobili facenti parte dell'arredo della propria abitazione rientra tra i redditi diversi ed è tale da costituire reddito imponibile? La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia con la recente sentenza n. 10117 del 17 aprile 2023.

Principi generali: L'art. 67 T.U.I.R. disciplina i redditi diversi e comprende diverse fattispecie eterogenee, prive di una struttura comune e non riconducibili alle altre categorie reddituali, tra cui i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lett. i), T.U.I.R). Il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10117/2023, riguarda una controversia scaturente da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2003, nei confronti di un medico. Accertamento con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione il ricavato della vendita degli arredi dell'appartamento del contribuente, connessa alla vendita dello stesso immobile, considerandolo come reddito di lavoro autonomo non dichiarato. L'avviso di accertamento è stato impugnato dinanzi ai giudici di merito e la Commissione tributaria regionale, senza annullare l'atto impositivo, ha modificato la motivazione dell'avviso di accertamento mutando il titolo dell'originaria pretesa fiscale da reddito da lavoro autonomo a plusvalenza tassabile, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. i) del T.U.I.R. 

Il contribuente, pertanto, ha proposto ricorso per Cassazione eccependo con il primo motivo che la Commissione tributaria regionale ha errato nel modificare la motivazione dell'avviso di accertamento, come sopra specificato. La Suprema Corte ha ritenuto infondato tale motivo affermando che, secondo la giurisprudenza consolidata della stessa, <<il processo tributario non è annoverabile tra quelli di "impugnazione - annullamento", ma tra quelli di "impugnazione - merito", per cui il giudice tributario, qualora ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 3.08.2016, n. 16154)>>. Il giudice, "trovandosi in presenza di un'errata indicazione di una categoria reddituale nell'avviso di accertamento, ha il potere di qualificare autonomamente la fattispecie demandata alla sua cognizione, a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, e di pervenire ad una diversa qualificazione giuridica della fonte di produzione della ricchezza (Cass. sent. del 13.05.2011 n. 10585)". 

Con il secondo motivo il contribuente ha contestato la riqualificazione della fattispecie della pretesa erariale fatta dalla C.T.R., la quale aveva ritenuto che il ricavato della vendita degli arredi rientrasse nella categoria dei redditi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo, in quanto la vendita di mobili, facenti parte dell'arredo della propria abitazione, non rientra in nessuna della attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (richiamato dall'art. 55 T.U.I.R. per definire il reddito d'impresa), non potendosi considerare "attività di intermediazione nella circolazione dei beni" la vendita di oggetti appartenenti al patrimonio personale del venditore. D'altra parte, l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato che si trattasse di mobili acquistati al fine di essere rivenduti, mancando nella specie la prova di quell'intento speculativo che caratterizza l'attività commerciale di vendita, sia pure realizzata in modo occasionale. Pertanto, il corrispettivo derivante dalla cessione dei beni in questione non può essere considerato ricavo soggetto a tassazione. Per questo motivo la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal contribuente ed ha cassato la sentenza impugnata.



 

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