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Il S.C. chiarisce quando nel reato prescritto di lottizzazione la confisca degli immobili rimane valida

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 I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5936 del7 febbraio 2019, hanno affermato che in relazione al reato di lottizzazione abusiva previsto dall'art. 44, lett. c) DPR n. 380, 2001, la confisca degli immobili resta salva in caso di dichiarazione di prescrizione del reato, ma solo a certe condizioni.

I Fatti 

Nel dicembre 2015 il Tribunale di Siracusa aveva affermato la penale responsabilità di diversi soggetti quali autori del reato di lottizzazione abusiva, disponendo la confisca dei terreni e delle opere abusive realizzate. Veniva proposta impugnazione avanti la competente Corte di Appello di Catania che con una sentenza predibattimentale dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando per il resto (confisca) la sentenza impugnata.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania veniva proposto così ricorso per cassazione da parte degli imputati fondato su tre motivi: 

 Con il primo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 429 e 601 cod. proc. pen., lamentando l'omessa citazione a giudizio degli appellanti, con la conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza, che era stata resa prima del dibattimento, con la conseguente violazione del principio del contraddittorio.

2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione dell'art 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, dell'art. 158 cod. pen. e degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., per l'omissione di qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento, assolutamente necessaria in alla conferma della disposta confisca delle opere abusive. 

La difesa dei ricorrenti aveva censurato la Corte d'appello che aveva del tutto omesso di considerare le censure sollevate in ordine al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, collocandone il decorso dal 26 gennaio 2011, quando invece avrebbe dovuto farlo decorrere dall'agosto del 2004, data del sequestro, allorquando l'attività edificatoria era terminata, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità neppure dal Tribunale, per essere a tale data già estinti i reati, e dunque neppure essere disposta la confisca dei fabbricati abusivi.

Con il terzo motivo la difesa dei ricorrenti aveva lamentato l'ulteriore violazione dell'art. 44,lett. c), d.P.R. 380/2001, nonché dell'art. 117, comma Cost., in relazione agli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione EDU e dell'art. 1 del protocollo addizionale n. 1a tale Convenzione, e dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui è necessario un pieno accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti per poter disporre la confisca delle opere abusive.

Motivazione

Il ricorso è stato ritenuto fondato.

La Corte d'appello, affermano i giudici di legittimità, pur in presenza di una causa di estinzione dei reati, da dichiarare immediatamente in mancanza di cause evidenti di proscioglimento, avrebbe dovuto accertare, in presenza della disposta confisca dei fabbricati oggetto della lottizzazione abusiva, in maniera compiuta tutte le doglianze sollevate dagli imputati. 

I giudici hanno richiamato un precedente pronunciamento della stessa terza sezione secondo cui " il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente (cfr. Cort. Cost., sent. n.49 del 2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, posto che l'obbligo di accertamento imposto al giudice per l'adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 53692 del 13/7/2017,Martino, Rv. 272791; conf. Sez. 3, n. 15126 del 5/4/2018, Settani, non massimata)."

 Ne consegue che, in presenza di detta causa estintiva del reato, il giudice del dibattimento non può dichiararla immediatamente ex art. 129 cod.proc. pen., ma deve procedere necessariamente all'accertamento del reato nelle sue componenti, oggettive e soggettive, garantendo il più ampio di diritto di difesa e a tal fine, pur in presenza della sopravvenuta prescrizione, deve proseguire l'istruttoria dibattimentale (Sez. 3, n. 43630 del 25/6/2018, Tannmaro, non massimata). In questi casi, pur essendo in presenza di una causa di estinzione per prescrizione del reato, al solo fine dell'accertamento della legittimità della confisca, il giudizio pertanto va proseguito. 

In altri termini, per come rilevato dalla Corte EDU, in ossequio dei principi di legalità e colpevolezza, contemplati dall'art. 7 CEDU, nonché della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 6, la confisca non potrà essere disposta in mancanza di un sostanziale (anche se non formale) accertamento di responsabilità.

I giudici della Terza Sezione hanno concluso affermando che " è dunque possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca - proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna."

Nel caso di specie, tale accertamento è stato omesso dalla Corte d'appello, che dopo aver pronunciato con una sentenza predibattimentale, la estinzione per prescrizione del reato addebitato agli imputati, ha confermato la confisca dei fabbricati abusivi.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata, senza rinvio, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Catania, affinché, sulla scorta dei suddetti criteri interpretativi e tenendo conto della successiva elaborazione interpretativa della Corte, provveda al giudizio sulle impugnazioni proposte dagli imputati.

Si allega sentenza

 

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