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Reati fallimentari, quando mancato deposito scritture è assorbito da bancarotta

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In tema di reati fallimentari il mancato deposito delle scritture contabili ordinato con la sentenza dichiarativa di fallimento, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, sono assorbiti dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, essendo quest'ultima la norma più grave e speciale rispetto alle altre. 

Fatto

La Corte di Appello di Bari aveva condannato un imprenditore fallito per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice documentale e omesso deposito delle scritture contabili, unificati dal vincolo della continuazione.

Gli veniva infatti imputato di non aver tenuto le scritture contabili della propria ditta individuale tra cui il libro giornale e il libro mastro.

Questo fatto, secondo i giudici della corte barese configurava sia il reato di bancarotta fraudolenta documentale che quello di bancarotta semplice documentale, sia quello di omesso deposito delle scritture contabili, sanzionato ai sensi dell'art. 220 l. fall.

Ritenuti sussistenti tutti e tre i delitti, i giudici poi, a fini sanzionatori, avevano applicato l'art. 81 c.p.

Tracciamo brevemente una distinzione tra le varie forme di bancarotta documentale al fine di meglio chiarire i termini della questione posta dall'imputato nel proprio ricorso.

L' art. 216, comma 1 n. 2, r.d. 267 del 1942 punisce la bancarotta fraudolenta documentale e sanziona chi sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li tiene in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

Il successivo art. art. 217 della medesima legge fallimentare, al co. 2 sanziona la bancarotta documentale semplice definita come la condotta di chi durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Infine, per completezza, l'art. 220 l. fall. sanziona l'inosservanza degli obblighi dell'art. 16 l. fall. ovvero il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (qualora tutta questa documentazione non fosse stata depositata al momento della richiesta di fallimento in proprio).

In questo panorama sanzionatorio, quindi, vi sono tre fattispecie il cui elemento fattuale è pressoché il medesimo, rappresentato dalla assenza di scritture contabilio comunque da una condotta dell'imprenditore cheimpedisca di fornire documentazione che permetta di ricostruire la situazione patrimoniale e il movimento degli affari della società.

Tuttavia, la Corte di Cassazione censura l'operato della Corte di Barese ritenendo che il delitto dei cui all'art. 220 l. fall. e la bancarotta documentale semplice, quando sussistano tutti i requisiti della bancarotta documentale fraudolenta, debbano ritenersi assorbiti in quest'ultima, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili.

Con la sentenza n. 16744/2018 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nelle motivazioni affronta il tema dei rapporti strutturali tra le varie ipotesi delittuose. 

 Motivazioni

Sulla scorta del principio del ne bis in idem, il medesimo fatto non può essere punito più di una volta sebbene configurando fattispecie delittuose diverse.

Tale principio trova la sua prima espressione all'art. 15 c.p., ovvero nel principio di specialità poiché, ove le norme astrattamente applicabili siano due, prevarrà quella specializzante.

Ebbene, l'ipotesi di bancarotta documentale semplice e quella fraudolenta, secondo la Corte, configurano un concorso apparente di norme incriminatrici che trova soluzione proprio nel principio di specialità.

L'elemento specializzante, stante l'identità dell'elemento materiale, è il dolo specifico presente solo nella bancarotta fraudolenta documentale (quella semplice è punibile invece a titolo di dolo generico).

Nel caso rimesso all'esame della Suprema Corte, i giudici di merito si erano trovati a decidere proprio su un'ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili.

Per decidere quale dei due reati si sarebbe potuto configurare, avrebbero, quindi, dovuto verificare se l'omessa tenuta della contabilità fosse stata commessa al fine di recare pregiudizio ai creditori.

In caso negativo avrebbero dovuto ritenere configurata la sola bancarotta documentale semplice, in caso affermativo, invece, avrebbero dovuto ritenere applicabile solo la bancarotta documentale fraudolenta, assorbente del delitto meno grave di bancarotta documentale semplice.

Ad opinione della Corte i giudici di merito hanno errato anche nel ritenere che potesse configurarsi un concorso delle ipotesi di bancarotta (documentale semplice o fraudolenta) con il reato di cui all'art. 220 l. fall. in relazione all'omesso deposito delle scritture contabili come ordinato in sentenza ai sensi dell'art. 16 l. fall.

L'omesso deposito delle scritture contabili, infatti, qualora riguardi il medesimo oggetto delle precedenti scritture, è anch'esso assorbito nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale o semplice, che si siano configurate nel caso specifico.

Chiaramente, questo, salvo che non si provi che il fatto di reato riguardi scritture contabili diverse da quelle oggetto degli altri delitti.

Infine, dal ultimo, la Corte esamina il rapporto tra l'art. 219 l. fall. e la disciplina generale dell'art. 81.

L'art. 219 l. fall. infatti disciplina formalmente una circostanza aggravante.

Tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che la disposizione disciplina una particolare ipotesi di concorso di reati sebbene facendo ricorso quoad penamallo strumento tecnico della circostanza aggravante.

Di talché, in ambito di reati fallimentari non potrà trovare applicazione l'art. 81, ma la disciplina specializzante dell'art. 219 l. fall.i

 

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