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Il diritto alla speranza: nuova questione di costituzionalità

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 La prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 18518 depositata lo scorso 18 giugno, la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 4-bis, comma 1 e art. 58-ter, e del D.L. n. 152 del 1991, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Il ricorrente era stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno di un anno per aver commesso un delitto che rientrava nella categoria dei reati c.d. ostativi, previsti dall'art. 4-bis, comma 1, ord. pen.

Il detenuto aveva scontato il termine minimo di ventisei anni imposto dall'art. 176 c.p. per l'accesso alla liberazione condizionale di un condannato all'ergastolo, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta, senza entrare nel merito, poiché aveva ritenuto si fosse formato un giudicato esecutivo sulla sua mancata collaborazione, considerata per legge condizione imprescindibile per la concessione della libertà condizionale in caso di reati c.d. ostativi. 

La Corte ha anzitutto ricordato i suoi precedenti sul punto in cui ha dichiarato manifestamente infondata la questione che invece ha sollevato con l'ordinanza in commento.

Tali pronunce si fondavano sull'assunto per cui la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituivano indici legali del sicuro ravvedimento, cui la legge avrebbe condizionato la concessione dei benefici.

Tuttavia i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover rivisitare il loro precedente orientamento, rilevando come il dubbio di costituzionalità trovi fondamento proprio nel fatto che la collaborazione non può essere elevata ad indice esclusivo dell'assenza di ogni legame con l'ambiente criminale di appartenenza ma che anche altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell'assenza di detti legami e quindi di pericolosità sociale.

In forza del medesimo principio, posto che la risocializzazione non può non riguardare anche i condannati alla pena perpetua, la giurisprudenza europea ha evidenziato come l'esistenza di preclusioni assolute all'accesso alla liberazione condizionale comporta che ci si trovi di fronte ad un trattamento inumano e degradante, specialmente qualora si dia prova di effettivi progressi nel senso della risocializzazione: ciò perché, in tal modo, il detenuto viene privato del diritto alla speranza.

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della l. 354/1975 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di concedere al condannato all'ergastolo la riduzione di pena per liberazione anticipata (cfr. sentenza n. 253 del 2019).

In conclusione, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza CEDU e della Corte costituzionale, la "liberazione condizionale è l'unico istituto che in virtù della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo".

Da ciò ne consegue che occorre verificare – ad avviso della Cassazione – se la presunzione assoluta di non ravvedimento prevista per legge nei reati ostativi in caso di mancata collaborazione sia compatibile con tale principio. 

 

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