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Figlio e affido esclusivo alla madre per mancata assistenza del padre.

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 Il diritto alla bigenitorialità nasce per assicurare in caso di separazione o divorzio il mantenimento di un rapporto stabile dei figli con il padre e con la madre.

E' un diritto del minore prima ancora che dei genitori ed è la nostra stessa Costituzione che lo auspica nel momento in cui si prevede il diritto del minore ad una sana e stabile crescita psicofisica.

Per tali ragioni l'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione da disporre esclusivamente in casi di grave incapacità da parte di uno dei due genitori.

Ma in che cosa consiste l'affidamento?

L'affidamento, consiste nella potestà del genitore di prendere le decisioni più importanti per la crescita, educazione, istruzione e salute dei minorenni.

Si tratta quindi più che di un diritto, di un dovere che compete a ogni genitore, atteso l'obbligo, imposto dal nostro ordinamento, di dare le necessarie attenzioni ai propri figli, di mantenerli e di non fare loro mancare neanche l'affetto sino all'indipendenza economica.

 Pertanto, l'affido condiviso comporta che tali decisioni vengano prese di comune accordo ed adottate in pari misura.

L'affidamento esclusivo può quindi sussistere a seguito di una decisione ponderata da parte dei giudici che, evidentemente, ritengano di fare così l'interesse preminente del minore e pur costituendo un'eccezione può anche essere frutto di una decisione consensuale dei genitori.

Di recente è intervenuto su un caso simile il Tribunale di Novara che con la sentenza 9 gennaio 2023 ha affidato in via esclusiva alla madre il minore affetto da una grave patologia, a causa del totale disinteresse dimostrato dal padre.

La vicenda ha inizio dalla causa di separazione iniziata con ricorso del padre che chiede l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre e di corrispondere 150,00 euro a titolo di contributo mensile per il figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie.

In sede di giudizio la moglie lamenta il totale disinteresse del padre che non aveva mai supportato il nucleo familiare né dal punto di vista morale, né da quello economico, avendo praticamente abbandonato la casa coniugale senza corrispondere alcunché e perciò chiede l'addebito della separazione.

 L'uomo si difende lamentando difficoltà economiche e un certo ostruzionismo della madre a fargli vedere il minore.

La moglie al contrario dando la propria versione dei fatti, non contestata dal marito, chiede un contributo mensile di euro 350,00, rilevando come anche la relazione dei servizi sociali evidenziasse che l'uomo di fatto non aveva mai chiesto di avviare incontri con il figlio.

Il Tribunale, allora, non può che rilevare il disinteresse del padre, soprattutto alla luce dalla invalidità del minore e delle condizioni precarie del nucleo familiare anche dal punto di vista abitativo.

Tali motivazioni, non portano quindi ad un giudizio positivo sulle capacità genitoriali dell'uomo, mentre, la madre dimostra di avere cresciuto il minore adeguatamente pur da sola e senza sostegni esterni.

Per tali ragioni, il Tribunale decide per l'affido esclusivo alla madre senza nulla decidere in merito al diritto di visita, lasciando ai servizi sociali la decisione di intervenire regolandolo e dispone a carico dell'uomo l'obbligo di provvedere al versamento di 300 euro mensili per il figlio a cui si somma il 60% delle spese straordinarie. 

 

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