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Dipendenti P.A., infermità causa di servizio: parere Commissione medica ospedaliera, affidamento non rilevante

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Con riferimento ai dipendenti pubblici, nel caso di presentazione di un'istanza per il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio, il parere favorevole della Commissione medica ospedaliera non costituisce un affidamento giuridicamente rilevante. E ciò in considerazione del fatto che «la legge attribuisce portata decisiva alle valutazioni del Comitato di verifica, il quale può anche non condividere le risultanze del parere della predetta Commissione medica» (Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3917 e 142 del 2020; nn. 6650, 5067 e 4160 del 2018; Sez. III, n. 1212 del 2018 e n. 6175 del 2017).

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato con sentenza n. 5573 del 24 settembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

L'appellante, assistente capo del corpo di polizia penitenziaria, ha agito in giudizio, impugnando il decreto con cui il Ministero della giustizia, previo parere conforme del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità di cui soffre. In primo grado, il ricorso dell'appellante è stato respinto.

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione del CdS

L'appellante lamenta che la sentenza del Tar non ha tenuto conto del fatto che il parere del Comitato di verifica, consultato dal Ministero prima dell'adozione del decreto impugnato, è viziato per travisamento dei fatti atteso che «non avrebbe dato adeguato rilievo alle attività di servizio e alle responsabilità che esse hanno comportato». In buona sostanza, il predetto Comitato non avrebbe tenuto conto:

  • del fatto che la vita lavorativa degli agenti di polizia penitenziaria si svolge in un contesto difficile tra enormi responsabilità e turni massacranti dovuti al ridotto personale;
  • del certificato medico da cui emerge che il giorno in cui è stato allontanato dal servizio, la causa è stata determinata dall'infermità di cui è affetto;
  • del fatto che lo stesso appellante ha lavorato alle dipendenze della P.A. per trentadue anni e che l'infermità in esame è quella tra le più frequenti di cui soffrono i colleghi dell'appellante e per la quale viene inoltrata domanda per la dipendenza da causa di servizio;
  • del parere favorevole espresso dalla Commissione medica ospedaliera.

La mancanza delle suddette circostanze, secondo l'appellante, renderebbe la valutazione del Comitato di verifica poco attendibile e non sufficientemente istruita e motivata.

Di diverso avviso è il Consiglio di Stato. Vediamo le motivazioni.

Innanzitutto, i Giudici d'appello si soffermano sull'esame del procedimento attivato dall'interessato con l'istanza volta al riconoscimento dell'infermità da causa di servizio. 

Orbene, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso Consiglio di Stato, detto procedimento «si articola in varie fasi, durante le quali è richiesta l'acquisizione del parere del Comitato di verifica, il quale può anche non condividere le risultanze del parere della Commissione medica ospedaliera, sulla base di considerazioni che rendono vincolato il provvedimento finale del procedimento» (Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3917 e 142 del 2020; nn. 6650, 5067 e 4160 del 2018; Sez. III, n. 1212 del 2018 e n. 6175 del 2017). In pratica, secondo i Giudici di secondo grado, il parere favorevole della Commissione su menzionata non costituisce un affidamento giuridicamente rilevante. E ciò in considerazione del fatto che la legge attribuisce portata decisiva solo alle valutazioni del Comitato di verifica; organo, questo, che, come su detto, può anche discostarsi dal parere della Commissione in esame. Ciò premesso, entrando nel merito del parere fornito dal Comitato, secondo il Consiglio di Stato, esso appare ben argomentato in quanto, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per riconoscere la dipendenza della causa di servizio relativamente all'infermità lamentata, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità. Né tale nesso possa ritenersi provato per il solo fatto che l'attività svolta dall'appellante è un'attività che implica stress e profili di responsabilità, in quanto dette implicazioni sono comuni, secondo i Giudici amministrativi, a tutte le attività svolte alle dipendenze di una amministrazione. «Ne consegue che in base alle comuni conoscenze ed esperienze in questa materia sarebbe ragionevole ritenere che la patologia in questione possa insorgere nel tempo con la progressione dell'età». Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, l'appello è stato rigettato. 

 

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