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Davide Cirillo, sospendersi dall´albo a 42 anni. Storia e carte di un ricorso e di una decisione che lascia perplessi

Parliamo oggi di Davide, Collega napoletano del Foro di Trieste dal 2010. Dopo il rigetto del suo ricorso contro Cassa Forense, per i motivi che riportiamo ed alleghiamo, Davide è stato costretto a presentare istanza di sospensione volontaria dall´Albo (volontaria, certo!).
Davide non è figlio di avvocati e l´abilitazione ha rappresentato per lui un traguardo molto più difficile che per altri. Ha dovuto lavorare per pagarsi gli studi, sin dall´età di 16 anni. Si è dovuto trasferire al Nord per poter lavorare ed, oggi, a 42 anni, è costretto a rinunciare alla sua professione per motivi reddituali.
E´ questo il criterio meritocratico che la LP 247/2012 ha chiesto di osservare? E´ questo il criterio di sfoltimento degli Albi? Per qualcuno, per il Presidente di Cassa Forense, si.
Pubblichiamo la sua lettera e gli atti del Giudizio ex art 700 cpc.
"Mi chiamo Davide Vincenzo Cirillo, sono nato a Torre del Greco (NA), la città del corallo; ho 42 anni e mi sono iscritto all´Albo degli Avvocati di Udine dal 2010, dopo aver superato al primo tentativo l´esame di avvocato presso la Corte d´Appello di Trieste.
Un traguardo importantissimo per me che, con il diploma di Tecnico delle Attività Alberghiere, mi sono sempre sentito dire: "non ce la farai...non hai mai fatto latino... come pensi di laurearti in giurisprudenza e di fare l´avvocato?".
Beh, passione, impegno e studio mi hanno permesso di superare tante difficoltà.
Ho sempre lavorato da quando avevo 16 anni. Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l´Università di Salerno, a 20 anni, sempre per lavoro, mi sono trasferito ad Udine.
Ci ho messo 3 anni in più per completare gli studi universitari, certo, ma laurea me la sono "sudata", anche grazie ai sacrifici ed al costante e continuo supporto della mia famiglia.
Può ben immaginarsi, quindi, l´emozione provata nel sentir pronunciare la parola "avvocato" terminata la sessione d´esame a Trieste.
Una giornata indimenticabile soprattutto quando, ancor prima di entrare per sostenere il colloquio, udivo nell´androne della Corte di Appello di Trieste, un fischio inconfondibile. Dal nulla, nel bel mezzo di avvocati che andavano e venivano oltre a candidati tesi per il colloquio da affrontare, risuonava il fischio di mio padre, Luigi, che mi diceva che era lì; era venuto da Napoli non tanto per augurarmi in bocca al lupo, quanto per farmi capire che per il solo fatto che ero pronto ad affrontare il colloquio per diventare avvocato lui e la mamma erano fieri di me!
Come non ricordare poi la fortuna che ho avuto quando ho conosciuto l´avv. Marco Piva (il "Dominus") e l´avv. Federica Cappellari che mi hanno assistito nel percorso della pratica e che hanno creduto in questo ragazzo che faceva mille sacrifici per coniugare gli impegni di lavoro (docente scuola superiore) con quelli derivanti della pratica forense. Grandi persone ancor prima che grandi professionisti, a cui devo dire solo "Grazie"!
L´attività professionale, per chi non è "indigeno" del luogo e deve districarsi in un mercato saturo dove poche sono le possibilità non è stata facile. Vivere professionalmente di clienti occasionali è stata dura ma non mi sono mai arreso né lamentato. Gli introiti professionali non sono mai stati rilevanti ma comunque mi hanno permesso di svolgere un´attività che, mi si permetta, mi sono davvero "guadagnato".
Purtroppo, con l´entrata in vigore della legge 247/2012 ho visto nubi apparire all´orizzonte.
L´introduzione di un sistema contributivo fisso, del tutto avulso dai concetti di progressività e proporzionalità (ex art. 53 Cost.) avuto riguardo al reddito professionale mi è apparso da subito come un chiaro ed evidente tentativo di voler cancellare dalla professione i giovani avvocati, quelli non figli dei figli dei grandi professionisti, e i cosiddetti piccoli avvocati ovvero quelli senza un numero considerevole di clienti fissi che fanno salti mortali per arrivare a fine mese; insomma, quelli che come me e con ancora più sacrifici si erano "guadagnati" questa professione!
Il tutto a vantaggio dei soliti noti, di quei grandi studi che volevano mettere le mani anche sul, cosiddetto, mercato minore!
Da subito ho approfondito la questione, individuando molteplici motivi per i quali tale norma mi appariva e mi appare ancora oggi come in palese violazione di diversi principi costituzionali.
Avvezzo all´uso del PC e dei social media, subito mi attivavo per confrontarmi con altri Colleghi nella mia stessa situazione.
Tramite facebook entravo quindi in contatto con tantissimi professionisti, tantissimi uomini di livello, in particolare l´ex Presidente di Cassa Forense, avvocato Paolo Rosa che senza neanche conoscermi di persona si apriva al confronto e mi invitava ad approfondire alcuni aspetti, anche concernenti la normativa fiscale ed europea. Un "Grazie" è solo il minimo.
Il mio carattere, il mio modo di essere e pensare mi impediva di subire passivamente e visto che ahimè in rete vi erano molte chiacchiere e poca concretezza, decidevo di ricorrere innanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Udine con un ricorso ex art. 700 cpc.
I motivi a fondamento dello stesso erano:
1)VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23, 53, 33, 3, 4 e 41 Cost.;
2)VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA
3)ILLEGGITTIMITA´ DELL´ART. 21 comma 8 e 9 L.247/2012 ATTESA LA NON SOSTENIBILITA´ FINANZIARIA DELLA CASSA FORENSE
4)ECCESSO DI DELEGA E TARDIVITA´ NELL´APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 247/2012
5)ILLEGITTIMITA´ DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL´ART. 21 commi 8 e 9 L. 247/2012 PER VIOLAZIONE DELL´ART. 3 comma 5 L.n°148/2011 come integrato dalla L. di stabilità n°183/2011
6)ILLEGITTIMITA´ DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL´ART. 21 commi 8 e 9 L.247/2012 PER VIOLAZIONE DELL´ART. 1 comma 2 LETTERA D) e DELL´ART.21 comma 9 DELLA L. N°247/2012
7)CONTRADDITTORIETA´ DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL´ART. 21 commi 8 e 9 L.247/2012 CON IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Eppure, quella benedetta riforma ed il conseguente regolamento attuativo sono stati approvati da Parlamento, Consiglio Nazionale Forense e Ministeri vigilanti!
A mio parere sussistevano anche le ragioni proprie del ricorso de quo ovvero ragioni d´urgenza che, secondo dottrina e giurisprudenza non possono legarsi solamente ad aspetti economici, ma vanno valutate avuto riguardo ad aspetti che, di fatto, limitano libertà costituzionalmente garantite.
Infatti, secondo la giurisprudenza di merito "l´irreparabilità del pregiudizio – sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. – può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, principalmente attinenti alla sfera personale, la cui tutela richieda l´immediatezza dell´intervento e per i quali la restituito in integrum risulta complessa o inattuabile e pressante è, invece, l´esigenza di soluzioni di tutela preventiva ed a contenuto inibitorio; il pregiudizio irreparabile, invece, non sussiste laddove siano in discussione aspetti di carattere prettamente economico, rispetto ai quali la necessità dell´intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo ulteriormente allegare e dimostrare l´entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l´effettività irreparabilità (Trib. Modena sez I 09.07.2003; Trib. Nola sez. II 09.10.2008; Trib. Udine 07.04.2015)". Ed ancora, il Trib. di Novara (ordinanza dd. 24.08.2014) riconosceva che: "il requisito del periculum in mora va apprezzato con particolare rigore, avendo riguardo alla qualità ed alla posizione del titolare del diritto minacciato ed alla natura e portata dei beni e degli interessi strumentalmente connessi con quello azionato con ricorso d´urgenza".
La questione, in sostanza, non era e non sono gli € 800,00 da versare ogni anno in modo del tutto avulso da una considerazione circa i redditi professionali effettivamente prodotti, quanto l´evidente ed immediato rischio di contrazione/limitazione di libertà costituzionalmente garantite.
Mi limito qui a ricordare che l´art. 33 Cost. comma 1 e 5 riconosce che: "l´arte e la scienza sono liberi" ed "E´ prescritto un esame di Stato per l´ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l´abilitazione all´esercizio professionale".
Se l´esercizio libero di una professione, nello specifico quella di avvocato non è una libertà costituzionalmente garantito...cosa lo è??
Tutte le altre ragioni a fondamento del ricorso, ahimè rigettato (ma spese compensate), pur con qualche spiraglio che però non ha trovato seguito innanzi agli altri Tribunali italiani, sono state da me condivise su facebook, in tutti i gruppi di avvocati a cui mi ero iscritto, unitamente alle ulteriori memorie e sono allegate al presente articolo.
Ragioni personali che non meritano essere qui divulgate, mi hanno portato dapprima ad astenermi da proseguire nella mia lotta, almeno nelle aule giudiziarie e mi hanno portato poi, tre mesi fa, all´inoltro dell´istanza di sospensione volontaria dall´Albo. Decisione sofferta ma che non considero una sconfitta in merito alle ragioni sostenute con forza né una sconfitta verso Cassa Forense.
La decisione è il frutto di una considerazione ovvero l´essere stato abbandonato da una categoria che opera e dichiara di difendere il diritto ma che di fatto difende (un pò come tutti gli italiani) solo il proprio orticello.
Condivido, pertanto, pienamente la domanda che si faceva il Collega avvocato Andrea Falcetta in un articolo di qualche tempo fa e che qui riporto a conclusione della mia storia, augurandomi che si smetta di parlare e si cominci finalmente ad agire: "dove sono gli Avvocati? Perché si continua a consentire che funzioni così?".
Mi permetto solo di aggiungere: dove sono quegli avvocati che hanno giurato, tra le altre cose, di "osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia?"
Avvocato Daniela Nazzaro
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