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Contratti di somministrazione: disciplina generale e casistica (acqua, luce e gas)

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Inquadramento normativo: Artt. 1559-1570 c.c.

Contratto di somministrazione: Il contratto di somministrazione è il contratto con cui una parte (somministrante), dietro corrispettivo, si obbliga nei confronti di un'altra (somministrato) ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose. Costituiscono un esempio i contratti di fornitura di energia elettrica, di gas o di acqua. Se l'entità della somministrazione non è determinata, allora si intende quella necessaria al fabbisogno della parte che ne ha diritto. Se è determinato solo un limite massimo e minimo, allora sarà il somministrato a scegliere il limite del quantitativo dovutogli. Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Finalità contratto di somministrazione: Il contratto di somministrazione è destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell'utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Ne consegue che il somministrante ha obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente, anche il rischio connesso alla mancata fornitura (Cass. n.2359/1968, Tribunale Roma, sentenza del 2 gennaio 2016).

Il corrispettivo: Il prezzo dovuto al somministrante è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato alle singole scadenze d'uso.

Inadempimento e sospensione della somministrazione: Se il somministrato è inadempiente, ma tale inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere la somministrazione.

Casistica: Il colpevole ritardo nell'adempimento della prestazione da parte del somministrato (ossia ritardato pagamento del prezzo), costituisce un vero e proprio inesatto adempimento che può legittimare il somministrante a sospendere la prestazione. 

Quest'ultimo, tuttavia, risponde, a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per il ritardo nella somministrazione del servizio o per i difetti di questa (Cass. civ., n. 25731/2015; Tribunale Roma, sentenza del 2 gennaio 2016, Tribunale Napoli, sentenza dell'11 maggio 2017). Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Esclusione responsabilità del somministrante per interruzione prestazione: Nell'ambito di un contratto di somministrazione, incombe sul somministrante l'onere di provare che l'interruzione della prestazione (quale ad esempio la fornitura di energia elettrica) lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esclusione della responsabilità dell'erogatore della prestazione (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del contratto (Cass., n.5144/97, Tribunale Roma, sentenza del 2 gennaio 2016).

Fornitura acqua potabile: Il contratto con cui viene fornita acqua potabile va inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose (ex plurimis, Cass. n. 16426/2004, Cass. n. 382/2005, nonché, da ultimo, Cass. n. 1549/2018). Ne consegue che le relative condizioni generali di contratto, che regolano il servizio di somministrazione di acqua potabile, unilateralmente predisposte dall'ente comunale e destinate ai somministrati caratterizzano il contratto anche come contratto per adesione (Cass. civ., n. 19154/2018).

Focus: Se il somministrante e il somministrato non hanno stipulato per iscritto un contratto di somministrazione del servizio idrico, l'esistenza di un rapporto di fatto tra le parti, avente ad oggetto la periodica e reiterata somministrazione del predetto servizio, non può comportare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di natura giuridica. In tale caso, infatti, esiste un contratto di somministrazione per "facta concludentia". E ciò in considerazione del fatto che per questo tipo di contratto la forma scritta non è prevista dalla legge a pena di nullità (Tribunale Sassari , sentenza del 2 marzo 2018). 

Casistica: Il contratto di somministrazione del servizio idrico predisposto generalmente in modo unilaterale dall'ente gestore attraverso moduli prestampati e condizioni generali identiche per tutti gli utenti, non è soggetto alla disciplina prevista in materia di contabilità generale dello Stato e, quindi, alla forma scritta ad substantiam e può, pertanto, essere concluso anche per comportamenti concludenti (vedi Cass. n. 10249/1998, Tribunale Sassari , sentenza del 2 marzo 2018).

Somministrazione energia elettrica e gas naturale: Con riferimento ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas naturale, ove il somministrato contesti anche in via stragiudiziale la congruità dei consumi evidenziati nelle relative bollette, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Cass. Civ. 17041/2002; Cass civ 10313/2004; Cass Civ 13193/11, Tribunale di Milano, sentenza 27 novembre 2015; Tribunale Genova, sentenza del 25 agosto 2017 )

Differenza tra contratto di somministrazione e contratto di vendita a consegne ripartite: Il contratto di somministrazione si differenzia dal contratto di vendita a consegne ripartite. E ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo contratto ha ad oggetto una quantità predeterminata di cose da fornirsi in più riprese. Con la somministrazione, che ha la sua essenza nella durata, le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrato. In buona sostanza, in tale tipo di contratto la quantità complessiva della prestazione non è determinabile a priori prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ma diventa determinabile nel corso di detta esecuzione, in base alle finalità, previste in contratto, che le forniture debbono soddisfare, restando così individuata anche la durata del contratto, che avrà termine con l'esaurimento di tale finalità (Cass, n. 4228 /1976, Tribunale Rimini, sentenza del 23 febbraio 2018). Ne consegue che, mentre nella vendita a consegne ripartite vi è una unica prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto, nella somministrazione la periodicità è elemento essenziale del contratto stesso, in quanto risponde ad un preciso bisogno del somministrato, che può essere soddisfatto solo con la continuità delle prestazioni (Tribunale Rimini, sentenza del 23 febbraio 2018). 

 

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