Con Sentenza n. 22/2016, depositata l´11/2/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all´amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege; e dell´art. 142, comma 2, lett. a ), del medesimo decreto - nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previsto per le zone A e B del territorio comunale - in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO.
Le questioni sono state infatti formulate in modo ancipite, prospettate cioè in forma alternativa e non spetta alla Corte l´opzione per l´una o le altre. Sull´inammissibilità delle questioni che siano ancipiti, v. le citate sentenze nn. 248/2014, 198/2014, 87/2013, 328/2011, 230/2009 e 98/2009, nonché le citate ordinanze nn. 41/2015, 176/2013, 265/2011. Sull´inammissibilità delle questioni che prospettino alla Corte soluzioni in via alternativa e non subordinata, v. le citate sentenze nn. 248/2014 e 87/2013.
Sentenza allegata
Le questioni sono state infatti formulate in modo ancipite, prospettate cioè in forma alternativa e non spetta alla Corte l´opzione per l´una o le altre. Sull´inammissibilità delle questioni che siano ancipiti, v. le citate sentenze nn. 248/2014, 198/2014, 87/2013, 328/2011, 230/2009 e 98/2009, nonché le citate ordinanze nn. 41/2015, 176/2013, 265/2011. Sull´inammissibilità delle questioni che prospettino alla Corte soluzioni in via alternativa e non subordinata, v. le citate sentenze nn. 248/2014 e 87/2013.
Sentenza allegata
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