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Scuola, Consiglio Stato annulla sentenza Tar: "benedizione pasquale" consentita, non lede laicità Stato.

Moscuzza

Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza
 
L´autorizzazione di una scuola a che si proceda alle benedizioni pasquali nei locali della struttura, in orario extra scolastico, alla presenza di alunni accompagnati dai familiari, può ledere la neutralità, la laicità, l´aconfessionalità della scuola pubblica nonché il diritto alla libertà religiosa di individui ancora "deboli" come gli studenti?
Una risposta a questa domanda è venuta alcuni giorni fa dal Consiglio di Stato.
 
In nome di questi valori agivano in giudizio genitori e docenti di un Istituto comprensivo di Bologna che, dietro richiesta dei parroci del territorio, aveva acconsentito a che si svolgesse l´atto di culto religioso, che in quanto tale, non sarebbe rientrato né nelle varie forme di attività scolastica (artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 297/1994) né nelle iniziative "complementari" ed "integrative" previste dal D.P.R. n. 567 del 1996.
I ricorrenti, inoltre, censuravano innanzi il Tar gli atti per la lamentata incompetenza del Consiglio di Istituto, che aveva deliberato su di una decisione spettante invece, a loro dire, al Collegio Docenti, delegato di occuparsi di attività integrative o complementari come quella in oggetto.
 
Il giudice di primo grado si uniformava a tale presa di posizione ed affermava che "non v´è spazio per riti religiosi - riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati - mentre possono esservi occasioni di incontro che su temi anche religiosi consentano confronti e riflessioni in ordine a questioni di rilevanza sociale, culturale e civile, idonei a favorire lo sviluppo delle capacità intellettuali e morali della popolazione, soprattutto scolastica, senza al contempo sacrificare la libertà religiosa o comprimere le relative scelte". Ed ancora: "la scuola pubblica non deve attuare discriminazioni", e ai sensi dell´art 96 comma 4 del D.lgs n. 297 del 1994 "gli edifici scolastici possono essere utilizzati al di fuori dell´orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.. mentre i "riti religiosi, che attenendo alle pratiche del credo confessionale di ciascun individuo e restando confinate nella sfera intima dei singoli", non hanno "rilevanza culturale" nel senso di arricchimento del sapere dei cittadini.
 
In riforma del primo pronunciamento, quello del giudice d´appello, che ha avallato la posizione del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, che unitamente all´Istituto di Bologna, avevano impugnato la sentenza.
 
Difatti, secondo il Consiglio di Stato, l´autorizzazione a che si svolga tale culto non fa venire meno né l´aconfessionalità della scuola, né lede il diritto di libertà di religione, né tantomeno il diritto a non credere in alcuna religione. Spieghiamo perchè si è arrivati a questa decisione.
 
L´articolo 2 della Costituzione è intanto onorato in quanto chiunque appartenga a una fede o confessione religiosa sia messo nelle condizioni di professarla.
Quindi la richiesta a che si svolga il culto di un´altra confessione religiosa, verrebbe parimenti accolta e il relativo culto considerato attività che arricchisce il patrimonio culturale, civile e sociale della scuola, e non invece attività estranea all´offerta formativa affidata alla scuola.
 
La "benedizione pasquale", che non richiede complessi preparativi, che consta di pochi minuti di riflessione, e che viene effettuata nei locali della scuola alla presenza di alunni, genitori e docenti, volendone sottolineare il significato sacro e non scaramantico, in nessun modo lede la sensibilità di chi, non condividendone il significato, può liberamente non parteciparvi, come qualsiasi altra attività "parascolastica", che però, non avendo una connotazione religiosa, sarebbe pacificamente tollerata e susciterebbe molto meno tumulto e mormorio.
 
Per completezza, le competenze degli organi scolastici vengono intese in senso estensivo e non restrittivo, tale per cui non si accoglie l´eccezione sull´incompetenza dell´organo che ha emesso l´autorizzazione, a seguito di apposite istanze.
E´ proprio alla luce del sempre più notevole fenomeno dell´immigrazione e quindi dell´incontro della diversità, che urge la promozione della stessa, che se valorizzata è ricchezza.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina nell´anno 2015
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