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Cassa forense: senza rispetto del regime sanzionatorio vigente, la sanzione va dichiarata estinta

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La contestazione dell'addebito necessaria prima dell'irrogazione della sanzione

In virtù della Legge n. 689/1981, Cassa forense non può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria senza previa contestazione dell'addebito. La legge su citata infatti, non può essere derogata dall'esistenza di una delegificazione intervenuta a favore degli enti previdenziali obbligatori in merito all'adozione dei provvedimenti utili a salvaguardare l'equilibrio di bilancio e, più specificamente, in merito all'adozione di "deliberazioni in materia di regime sanzionatorio" (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 17702/2020).

Ma vediamo perché.

Il quadro normativo, l'inderogabilità della Legge n. 689/1981 e l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria

Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 509/1994, gli enti gestori di forme obbligatorie previdenziali, tra i quali viene annoverata la Cassa forense:

  • intrattengono il rapporto previdenziale con i loro iscritti;
  • sia con riguardo al rapporto previdenziale, che con riferimento alle prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari, determinano la relativa disciplina con propri regolamenti, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, dettando disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (Cass. nn. 24202/2009, 5287/2018, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 17702/2020).

La finalità di attribuire a detti enti una potestà derogatoria deriva dall'esigenza di voler assicurare l'equilibrio di bilancio nell'arco di tempo prescritto dal legislatore. Si tratta, tuttavia, di una potestà che viene esercitata attraverso l'adozione di atti tipici consistenti in determinati provvedimenti, quali quelli di variazione delle aliquote contributive e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, salvo il rispetto del principio del pro rata (Cass. n. 24202/2009, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 17702/2020). Ne consegue che va esclusa in capo agli enti in questione una potestà derogatoria che possa far porre in essere agli stessi atti che darebbero luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata invece al legislatore (Cass. n. 31875/2018, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 17702/2020). Orbene proprio in questo quadro si inserisce anche il limite derogatorio in materia di regime sanzionatorio (D.Legge, n. 79/1997, art. 4, comma 6 bis). Detto limite è posto al fine di evitare che norme di fonti secondarie possano trasformare la discrezionalità degli enti in questione in arbitrio e quindi derogare in una materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., come ad esempio la materia di garanzie dettate dalla legge n. 689/1981, artt. 13 e 14, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito (Cass. nn. 9725/2000, 13545/2008, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 17702/2020).  

In forza di dette garanzie, l'ente che deve recuperare la prestazione imposta dalla legge, assumendosi creditore, deve manifestare la sua pretesa al debitore non per la prima volta attraverso il ruolo e i conseguenti atti dell'esattore e ciò soprattutto ove:

  • le somme da riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso;
  • non via sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 17702/2020).

Si tratta di garanzie che non possono essere derogate. E tanto anche in considerazione del fatto che esse trovano applicazione, in virtù dell'art. 12, Legge n. 689/1981 su citata, con riferimento a tutte le violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, e quindi anche a quelle comminate dalla Cassa forense. Ne consegue che se detto ente previdenziale applica una sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'omessa o infedele comunicazione, esso dovrà osservare le norme imperative che riguardano l'accertamento e la contestazione della violazione. In mancanza e, quindi, nell'ipotesi di omessa preventiva contestazione dell'addebito, la sanzione andrà dichiarata estinta (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 17702/2020). 

 

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