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Cambiare gestore di telefonia comporta penali per l’utente?

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Riferimenti normativi: L.n.40/2007 – L.n.124/2017 – Delibera AGCOM n.487/18/Cons.

Focus: In passato le compagnie telefoniche hanno sostenuto che l'utente al momento della conclusione del contratto, a fronte dell'attivazione dello stesso, avrebbe dovuto versare una somma variabile a tutela dell'operatore in caso di recesso anticipato dal contratto. Costo che l'utente, secondo l'operatore, poteva evitare non recedendo dal contratto per un certo periodo. La Legge n.40/2007, di conversione del "Decreto Bersani", ha, invece, riconosciuto agli utenti che effettuano il recesso dei contratti di operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, di non dover andare incontro ad alcuna penale. Nel corso degli anni, poiché gli operatori telefonici non hanno sempre osservato la normativa a tutela dell'utente, sia l'autorità giudiziaria che l'Autorità preposta alla vigilanza del settore delle comunicazioni (Agcom) sono dovute intervenire per ribadire tale principio.

Principi generali: La L.n.40/2007 (Legge Bersani) ha disposto che è " facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e gli operatori non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni". In buona sostanza, grazie al decreto Bersani sulla telefonia che, all'art. 1, comma 3°, della legge n.40/2007, ha dichiarato illegittime le penali per il recesso anticipato da un contratto di fornitura di servizi telefonici / telematici, non esistono più i vincoli dei gestori telefonici che richiedevano di mantenere l'offerta attiva per un minimo di 12, 24 mesi. Al contrario, è possibile recedere il contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e spese ulteriori accreditate dall'operatore. Con la L. n.124/2017, conosciuta come legge sulla concorrenza, il legislatore ha apportato opportune modifiche al decreto Bersani per rafforzare la tutela dei consumatori in caso di recesso dai contratti descritti a prescindere dal momento in cui gli stessi sono stati stipulati. Nonostante l'emanazione della legge n.124/2017 molti operatori, però, hanno continuato a porre in essere diversi espedienti contrattuali per aggirare i vincoli normativi e ripristinare le penali vietate dalla norma. 

E' prassi, infatti, che le compagnie, cambiano nome alle penali, qualificandole come"costi per l'attivazione" (costi che, secondo gli operatori, sarebbero comunque dovuti e che, temporaneamente, non sarebbero stati applicati, in cambio della prospettiva di una certa durata del contratto), ma continuando anche ad addebitare somme per "costi per recesso". In questo caso, occorrerà valutare l'entità dell'importo addebitato, perché, come specificato dall'Autorità garante delle Comunicazioni, con Delibera n.70/10/CIR, " in base a quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell'utente sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione". In pratica, spesso sono state applicate penali accessorie in caso di recesso e di cambio operatore addebitando agli utenti che recedono diverse voci di costo quali, ad esempio, il rimborso delle promozioni o degli sconti precedentemente riconosciuti sui canoni periodici, sui costi di attivazione dei servizi, oppure sui dispositivi forniti per il godimento dei servizi (quali modem, router). In tal modo, gli utenti, scoraggiati da tali pratiche commerciali rinunciano a cogliere i vantaggi della libera concorrenza e tendono a non cambiare il loro attuale operatore. Per questo motivo è intervenuta l' Agcom, cioè l'Autorità preposta alla vigilanza del settore delle comunicazioni, con la delibera emessa a ottobre 2018, n. 487/18/Cons, fissando specifiche linee guida destinate sia alla maggior tutela degli utenti sia al chiarimento degli obblighi imposti agli operatori, per cui se gli operatori cambiano unilateralmente le condizioni contrattuali il recesso e il passaggio ad un altro operatore devono essere sempre gratuiti.

Linee guida: Gli operatori, secondo la citata delibera, hanno l'onere di informare il cliente sulle reali spese che dovranno sostenere in caso di recesso, sia in fase di pubblicizzazione dell'offerta che di sottoscrizione del contratto, nonché l'onere di comunicare direttamente all'Agcom l'ammontare delle spese relative al cambio di operatore, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. In tal modo l'Agcom, oltre a poter controllare preventivamente i costi futuri applicati agli utenti, potrà verificare il rispetto delle disposizioni di legge sanzionando, se necessario, il comportamento degli operatori telefonici

In base a tali linee guida, è definitivamente chiarito che le spese di "recesso" non sono soltanto quelle corrispondenti ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l'utenza (costi che, comunque, non possono essere superiori al canone mensile versato dall'utente), ma possono comprendere anche altre e diverse categorie di costi, quali: la restituzione degli sconti goduti dal cliente fino al momento del recesso, oppure il pagamento delle rate residue relative ai prodotti ed ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale. In tutti i casi, anche i costi descritti dovranno, però, essere chiaramente elencati e risultare equi e proporzionati rispetto al contratto stesso, così come alla sua durata residua. In buona sostanza, come già ribadito anche da parte della giurisprudenza, i "costi di cessazione del servizio", quali che siano le voci di cui sono composti, non potranno essere calcolati "a forfait", poiché ciò significherebbe prevedere un costo standardizzato per il recesso che vìola il dettato legislativo (Tribunale Santa Maria Capua Vetere sentenza del 10 marzo 2018; Tribunale di Taranto, sez.II civ, sent.28.9.2016 n.2707).

Conseguentemente, con l'applicazione della delibera gli utenti non dovranno più restituire gli sconti goduti nel caso in cui decidano di passare ad altro operatore o di interrompere il contratto prima della scadenza del vincolo. Allo stesso modo, l'utente non dovrà pagare in un'unica soluzione eventuali dispositivi inclusi nell'offerta (come modem router, smartphone, decoder della TV), ma potrà decidere di continuare il pagamento rateale, così come previsto nel contratto sottoscritto inizialmente. In conclusione, nel caso in cui la compagnia telefonica addebiti una somma a titolo di penale, occorrerà verificare se la previsione di tale addebito sia stata previamente accettata dall'utente, mediante sottoscrizione di un contratto o mediante comunicazione telefonica, e l'onere della prova di tale accettazione/comunicazione grava sulla compagnia. Di conseguenza, qualora la compagnia non sia in grado di produrre in giudizio un contratto scritto o la registrazione telefonica la penale non sarà dovuta ( Co.re.com. Umbria, delibera n.41 del 22/09/2016). 

 

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