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Avvocati e accesso all’Anagrafe Nazionale della popolazione residente.

avvocato

 Come è noto per gli avvocati risulta essenziale conoscere l'indirizzo di residenza della controparte. Difatti, la mancata conoscenza comporterà altrimenti non poche difficoltà nel notifcare gli atti giudiziari.

Per tali ragioni da mesi l'avvocatura tutta reclamava tale diritto chiedendo di poter accedere all'Anagrafe nazionale, ogni qual volta ciò fosse necessario per l'espletamento del proprio mandato.

Il regolamento anagrafico previsto dal DPR n. 223/1989 prevede: "L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia".

Questa chiara affermazione però negli anni si è scontrata con tutta una serie di problematiche legate all'organizzazione decentrata degli uffici, finchè si è giunti all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale contenente tutte le informazioni personali riferibili ai cittadini italiani residenti sul territorio dello Stato o all'estero.

Questa piattaforma è stata introdotta dall'articolo 62 del D.lgs n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale", poi integrato dalle disposizioni dei successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il DPCM del 23 agosto 2013, n. 109 ha determinato le modalità di funzionamento dell'ANPR e il seguente DPCM del 10 novembre 2014, n. 194 ha definito il piano graduale del subentro delle anagrafi locali alla banca dati nazionale, nonché ulteriori misure di attuazione e funzionamento della piattaforma stessa.

 Nel 2022 tutti i comuni italiani si sono adeguati alle disposizioni legislative già menzionate, facendo confluire i dati personali detenuti dalle anagrafi locali nella banca dati nazionale.

Effettuato l'accesso con autenticazione tramite Spid, Carta d'Identità elettronica o CNS, è finalmente sorta la possibilità di prendere visione e scaricare quattordici diverse tipologie di certificati (anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza AIRE; di stato civile; di stato di famiglia; di residenza in convivenza; di stato di famiglia AIRE; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di stato libero; anagrafico di unione civile; di contratto di convivenza).

Originariamente tale possibilità era data a tutti, ma, a seguito del parere negativo espresso dal Garante per la Protezione dei dati personali del 15 settembre 2022 è stato disposto un divieto generale di estrazione dei certificati per conto terzi.

Pertanto da quel momento è stato possibile scaricare solo i propri certificati, e quelli dei componenti il proprio nucleo famigliare.

Tale limitazione, seppur giustificata dall'esigenza di tutelare la riservatezza dei dati personali dei singoli cittadini italiani, ha portato numerosi disagi, soprattutto agli operatori del diritto.

Come rintracciare una parte inadempiente, se non se conosce l'indirizzo di residenza?

E così si è assistito ad un nuovo cambio di idee con il parere del Garante Privacy del 22 giugno 2023 con il quale l' autorità ha concesso una eccezione al generale divieto previsto, consentendo agli avvocati, nei limiti del mandato conferitogli, di scaricare i certificati di cui necessitano per lo svolgimento delle proprie attività giudiziali, stragiudiziali o di notifica.

 Inoltre sono stati attivati dei meccanismi di controllo per impedire accessi non autorizzati.

Difatti, ogni 6 mesi l'ANPR, tramite un processo automatizzato, estrae un campione di avvocati individuati secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale in questione.

Tale campione sarà poi trasmesso, nuovamente tramite procedura automatizzata, al Consiglio nazionale forense che inoltrerà i dati identificativi dell'avvocato, insieme alle registrazioni degli accessi e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento, ai Consigli dell'Ordine competenti per l'esercizio dei compiti di vigilanza.

E' stato così pubblicato il decreto ministeriale n. 273/2023 che consente finalmente agli avvocati di scaricare fino a 30 certificati anagrafici senza marca da bollo per finalità connesse al mandato professionale.

Sarà quindi possibile scaricare tredici tipologie di certificati utili agli avvocati per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Gli avvocati potranno accedere tramite il sistema di autenticazione garantito da CNS, SPID e CIE e scaricare i documenti necessari alle attività giudiziali e stragiudiziali comprese le indagini difensive.

I certificati, come ad esempio l'anagrafe, il certificato di nascita, lo stato di famiglia ed altri ancora sono esenti da bollo ex articolo 18, comma primo, del testo unico sulle spese di giustizia e potranno essere scaricati fino a 30 al giorno in modalità telematica.

 

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