Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 30 Agosto 2018
Categoria: Education

Supplenti e graduatorie di istituto. SC precisa quando è possibile assumere l'incarico di supplenza annuale

Con sentenza n. 21167 del 24 agosto 2018, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che i supplenti a cui conferire incarichi annuali devono essere attinti dalle graduatorie permanenti su base provinciale e non da quelle di istituto. Tuttavia, qualora l'Amministrazione, pur avendo fatto ricorso, prioritariamente, alle ordinarie graduatorie permanenti non sia riuscita a coprire i posti per cui si è reso necessario il conferimento delle supplenze medesime, può procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto. Orbene, se l'Amministrazione si è avvalsa di tale graduatorie, laddove il supplente attinto da queste ultime manca del titolo per la copertura di una supplenza annuale e stipula con l'Amministrazione stessa, per due anni consecutivi, due contratti a tempo determinato con la clausola "sino al termine delle attività scolastiche" (ossia sino al 30 giugno), al supplente predetto non potrà essere riconosciuto:

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità. La ricorrente, assistente amministrativo, ha agito in giudizio per chiedere il riconoscimento del diritto a percepire le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto, con conseguenze sull'anzianità contributiva e di servizio, relativamente ai due contratti a tempo determinato stipulati con l'istituto scolastico. 

Tale domanda giudiziale sia in primo che in secondo grado, è stata rigettata perché:

Il caso è giunto in Cassazione. Innanzitutto, la Suprema Corte parte dall'esame dell'art. 4 della legge succitata n. 124/99, secondo cuialla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibilientro la data del 31 dicembre e per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero [...] si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (la cosiddetta supplenza su organico di diritto). Tale disposizione prosegue, stabilendo che alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e sino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore [...] (la cosiddetta supplenza su organico di fatto). Nelle ipotesi di necessità contingenti si provvede con supplenze temporanee. Nei primi due casi, i supplenti sono scelti dalle graduatorie permanenti; nel caso di necessità contingenti dalle graduatorie di istituto o di circolo.  

Ciò detto, i Giudici di legittimità proseguono, richiamando il criterio subordinato e residuale che l'Amministrazione adotta per conferire sia le supplenze annuali che quelle fino al termine delle attività scolastiche, qualora, pur avendo fatto ricorso alle ordinarie graduatorie permanenti, non sia riuscita a coprire i posti. In buona sostanza, l'Amministrazione, in tali casi, procede allo scorrimento delle graduatorie di istituto. Orbene, una volta che vengano nominati i supplenti, i dirigenti scolastici decidono, in base alle esigenze, se stipulare un contratto per l'intero anno scolastico (31 agosto) o con scadenza fino al 30 giugno. E ciò in considerazione del fatto che "l'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, […] è condizionata dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche" e rientra negli atti di macro-organizzazione di portata generale dell'Amministrazione scolastica (Cass., n. 22556 del 2016, Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15217 del 2017). Ne consegue che, ove vi sia consistenza nelle dotazioni organiche, è quest'ultima che sceglie se stipulare i contratti con scadenza al 30 giugno anziché al 31 agosto. Tornando al caso in esame, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che l'istituto scolastico in questione, ricorrendo al predetto criterio subordinato e residuale, in virtù delle esigenze concrete, ha stipulato con la ricorrente due contratti con la clausola "sino al termine delle attività didattiche" anziché con scadenza sino al 31 agosto. Tale decisione è giustificata dal fatto che la ricorrente, inserita solo nelle graduatorie di istituto, non ha titolo per assumere l'incarico di supplenza annuale. E ciò in considerazione del fatto che il posto in esame è un posto vacante su organico di diritto che può essere ricoperto da supplenti presenti nelle graduatorie permanenti e non solo in quelle di istituto, come appunto la ricorrente. In virtù di quanto sin qui detto, la Suprema Corte di Cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso. 

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