Con la sentenza n. 752 dello scorso 9 gennaio, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per porto abusivo di armi inflitta ad un uomo che trasportava all'interno della propria auto un bastone della lunghezza di 79 cm per 5, escludendo che fosse necessario accertare la concreta utilizzabilità dell'oggetto ai fini dell'offesa alla persona.
Si è, difatti, precisato che "un bastone in legno deve essere considerato una mazza ed, in quanto tale, il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione un bastone della lunghezza di 79 cm e diametro di 5 cm, rinvenuto all'interno della sua automobile in occasione di una perquisizione veicolare.
Per tali fatti, sia il Tribunale di Pescara che la Corte di appello dell'Aquila condannavano l'uomo alla pena di giustizia, sul presupposto che la disponibilità del bastone non era giustificata in alcun modo, tenuto conto delle circostanze del rinvenimento e in ragione della pacifica riconducibilità agli oggetti atti ad offendere.
Ricorrendo in Cassazione, l'imputato eccepiva violazione di legge con riferimento all' art 4, comma 2, della legge n. 110/1975, evidenziando come, in base a tale norma, la pericolosità dell'oggetto doveva essere rapportata alle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso oggetto veniva rinvenuto nella disponibilità dell'agente.
In particolare, secondo la difesa dell'imputato, il bastone di legno non rientrava nella categoria di cui alla prima parte dell' art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975, ma in quella di cui alla seconda parte della disposizione, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione del reato, si rendeva necessario verificare la concreta utilizzabilità dell'oggetto per l'offesa alla persona laddove – nel caso di specie - i giudici di merito si erano limitati a constatare la mancata dimostrazione della legittimità del porto a ragione dell'assenza del giustificato motivo.
La Cassazione non condivide le doglianze formulate.
Gli Ermellini ricordano come l'art. 4 della legge n. 110 del 1975 sanziona il porto, fuori dalla propria abitazione, di tre categorie di oggetti, ovvero:
- "armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione", descritti al primo comma della disposizione normativa e che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore;
- "bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser" descritti al primo periodo del secondo comma della disposizione normativa e che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo;
- "qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio" descritti al secondo periodo del secondo comma della disposizione normativa e che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo e nel caso in cui ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona.
Gli Ermellini evidenziano come la terza categoria di oggetti rappresenta un'indicazione residuale in quanto, se si verte in tema di oggetto che rientra nelle altre due categorie, è irrilevante l'esigenza di valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l'oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.
In particolare, con specifico riferimento alla qualifica del bastone di legno, la giurisprudenza è solita farlo rientrare tra le mazze del secondo comma dell'art. 4, sicché il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.
In relazione al caso di specie, la Cassazione evidenzia che tenuto conto della natura dell'oggetto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, (bastone di legno lungo 79 cm) i giudici di merito hanno fatto riferimento, in termini corretti, alla sola mancanza di giustificato motivo del relativo porto omettendo di accertare, siccome non necessario, l'ulteriore requisito della utilizzabilità dell'oggetto ai fini dell'offesa alla persona.
In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.