La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n.28098 del 2017 torna a dirimere una controversia in ordine alla configurabilità o meno, nel caso sottoposto alla sua attenzione, del fenomeno del mobbing.
Per la configurazione di tale fattispecie giuridica devono necessariamente ricorrere degli elementi, in particolare, le condotte poste in essere degli agenti devono essere caratterizzate da sistematicità, da una natura persecutoria, e devono essere state reiterati nel tempo a breve distanza l´una dall´altra.
Proprio per la mancanza di tale elemento indispensabile di natura temporale, nel caso "de quo", i Supremi Giudici, confermando quanto statuito dalla Corte d´Appello di Torino, che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Saluzzo, respingevano la domanda di un lavoratore mirata ad ottenere il risarcimento del danno per mobbing.
Viene infatti evidenziato dai Giudici di Piazza Cavour che il mobbing si configura solo in presenza di una condotta posta in essere dal datore di lavoro (mobbing verticale) o dai colleghi (mobbing orizzontale) ben precisa rappresentabile con comportamenti persecutori perpetrati con sistematicità in maniera reiterata e per un lungo lasso temporale.
Tali condotte devono causalmente determinare un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del lavoratore, e tale evento deve avere un provato nesso eziologico con le condotte alla base della quale deve ravvisarsi una palese intenzionalità.
Ciò premesso gli Ermellini nel caso di specie ritengono non configurabile il mobbing denunciato dal lavoratore difettando, nella fattispecie in esame, i requisiti richiesti.
Pertanto la Corte rigetta il ricorso.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
Documenti allegati
Dimensione: 13,98 KB