Con la decisione n. 3703 dello scorso 13 febbraio, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulle modalità di perfezionamento di una notifica a mezzo pec di una cartella esattoriale, ha escluso che – qualora la notifica sia effettuata ad un indirizzo pec non valido – sia necessario procedere ad un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni dalla prima pec.
Si è difatti precisato che "In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società (OMISSIS) e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, una contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento, eccependo l'omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza della pretesa impositiva in capo all'amministrazione.
Era, infatti, accaduto che la notifica era avvenuta a mezzo pec nei confronti della contribuente, imprenditrice, all'indirizzo INIPEC indicato nel registro delle imprese; al momento della notifica, tuttavia, tale indirizzo non risultava più valido, come da rapporto del gestore della posta certificata.
La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate. Secondo l'interpretazione fornita dalla C.T.R., nel caso di indirizzo non valido, l'ente impositore avrebbe dovuto effettuare un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto dell'art. 60 del d.p.r. n. 600/73, esattamente come accade in caso di casella satura; successivamente al secondo invio, la notifica si sarebbe perfezionata – a partire dal momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata aveva trasmesso la ricevuta di accettazione – con il deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata
Contro siffatta decisione, proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate , denunciando violazione dell'art. 60 del d.p.r. n. 600/73, dell'art. 26 del d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 2697 c.c., in relazione alle cartelle ancora in contestazione, in quanto la C.T.R. aveva ritenuto la relativa notifica non valida in quanto sarebbe mancato il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.
La Cassazione condivide le doglianze dell'Agenzia delle Entrate.
Gli Ermellini evidenziano che, nell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, la previsione del secondo invio è riferita alla sola ipotesi di casella satura, essendo, peraltro, inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido e non più attivo.
Ne deriva che in caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società (OMISSIS) e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rimarcano come la notifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate risulta perfettamente valida.
È noto, infatti, che, ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 602/73, l'Amministrazione deve procedere alla notifica a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi: nella specie quindi, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2015 con riguardo all'anno d'imposta precedente, il termine andava a spirare il 31 dicembre 2018.
Le cartelle vennero notificate il 29 gennaio ed il 15 febbraio 2018 e, essendosi al cospetto di una notifica compiuta ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata, non era necessario il secondo invio dell'atto con la conseguenza che la notifica delle cartelle doveva ritenersi tempestiva e che nessuna decadenza si era verificata.
Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo per le cartelle ancora in contestazione.