Di Redazione su Lunedì, 18 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Sequestro preventivo Polizia Giudiziaria, no obbligo avviso all´indagato

Con Sentenza n. 15453 del 13/04/2016, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321 bis cod. proc. pen, non sussiste obbligo di dare avviso all´indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Con ordinanza del 7 luglio 2015 la Terza sezione Penale, al fine di dirimere il contrasto esistente tra i giudici di legittimità, in ordine all´obbligo che incomberebbe sugli organi della P.G. che si apprestano ad operare un sequestro preventivo, di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore e delle conseguenze del mancato avviso in relazione alla validità del successivo decreto di convalida del sequestro preventivo emanato dal GIP, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.
La Corte nella sua composizione plenaria ha stabilito che non sussiste alcun obbligo per gli operatori della polizia giudiziaria di avvisare l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art 114 disp. Att. del C.P.P.
Le ragioni della predetta decisione vengono spiegate dai giudici della SS.UU prendendo le mosse dalla differenza sostanziale delle finalità che stanno alla base dei due istituti.
Mentre il sequestro preventivo serve ad evitare le ulteriori conseguenze del reato ed è stato concepito per inibire la libera disponibilità del bene oggetto del sequestro , il sequestro probatorio è finalizzato alla ricerca e alla formazione della prova tende a creare e a formare la prova. Ecco perché, per ovvie ragioni di garanzia della difesa, l’art. 114 delle disp. Att. del CPP espressamente prevede l’obbligo dell’avviso al difensore della facoltà di assistere alle operazioni del sequestro solo per il sequestro probatorio.
Infine i giudici hanno spiegato la loro decisione facendo leva anche su altre argomentazioni di carattere interpretativo logico sistematico
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