Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 20 Marzo 2019
Categoria: Legge e Diritto

Mini cartelle Cassa forense: sospeso stralcio fino a mille euro

Con un decreto di accoglimento del ricorso ex articolo 700 CPC proposto da Cassa Forense, il Tribunale di Roma ha escluso che l'articolo 4 del decreto fiscale, disciplinante il saldo e stralcio automatico delle cartelle inferiori all'importo di €1000, sia applicabile ai debiti contributivi vantati dai privati, e nel caso specifico dalla stessa cassa di assistenza e previdenza forense.

Riferimenti normativi: art.4 D. L. n.119/2018, convertito con L. n.136/2018.

Focus: La stabilità delle Casse previdenziali professionali è stata compromessa dal saldo e stralcio dei ruoli esattoriali. 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella seduta del 18 gennaio 2019, tramite i propri delegati aveva presentato una mozione, votata all'unanimità, al Governo e Parlamento per il riesame, nel merito, della disposizione che estende la possibilità di estinguere i debiti, iscritti a ruolo, per omessi versamenti dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali. 

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, sollecitata dall'Ente, aveva dato un'interpretazione estensiva alla cancellazione delle mini cartelle includendo anche i debiti contributivi degli enti privati. 

A seguito di ciò Cassa Forense ha presentato avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione un ricorso d'urgenza , ex art.700 c.p.c., sul quale si è pronunciato il Tribunale di Roma, II sez.civ., con decreto - qui allegato - emesso il 5 marzo 2019. Per meglio comprendere la questione è necessaria adesso un'attenta disamina dei fatti.

Principi generali: Si premette che il D. L. n.119/2018, convertito con L. n.136/2018, ha previsto per il contribuente il saldo e stralcio automatico delle cartelle di pagamento notificate dal primo gennaio del 2000 al 31 dicembre 2010 e per le quali ogni singola partita era inferiore a mille euro. Con la legge di bilancio 2019 è stata estesa la possibilità di sanare i debiti, ex art. 1, comma 185, ai contribuenti interessati che versano in una "grave e comprovata difficoltà economica", cioè ISEE entro 20 mila euro. In base alla norma si << possono sanare i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,pagando soltanto una percentuale dei carichi esattoriali, nei confronti sia dell'Amministrazione finanziaria che degli enti previdenziali, comprese le Casse professionali>>. 

Per questo nuovo saldo e stralcio si dovrà presentare un apposito modello entro il 30/04/2019, salvo proroga. A chi aderirà a questa opzione saranno cancellate sanzioni ed interessi dall'importo totale dovuto. Inoltre, per mettersi in regola, questi soggetti, in base all'Isee del nucleo familiare dei richiedenti e cioè fino ad 8.500 euro, fino a 12.500 e fino a 20.000 euro, saranno chiamati a versare solo una piccola parte di quanto resterà al netto di interessi e sanzioni, cioè il 16, 20 o 35%. Entro il 31 ottobre 2019, infine, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il «saldo e stralcio». In mancanza dei requisiti richiesti dalla norma o in caso di debiti definibili in base all'art. 3 del D.L.n.119/2018, saranno comunicati gli importi dovuti, calcolati secondo la rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.

Mozione Cassa forense: Detto ciò, secondo i delegati di Cassa forense " il provvedimento legislativo rappresenta una indebita e grave ingerenza nell'autonomia normativa e gestionale delle Casse, riconosciuta loro dal D. Lgs. 509/94 e ribadita, da ultimo, dalla sentenza n. 7/2017 della Corte Costituzionale", ed è "potenzialmente lesivo degli equilibri finanziari dell'Ente e degli interessi previdenziali degli stessi Avvocati iscritti"Esso "crea ingiustificata disparità di trattamento tra gli iscritti, rispetto all'assolvimento di obblighi contributivi previsti dallo Statuto e dai regolamenti, con inevitabili ricadute negative anche sui futuri trattamenti pensionistici degli stessi beneficiari del provvedimento". Infatti, a minori versamenti corrisponderebbero prestazioni più basse, secondo l'orientamento maggioritario all'interno dell'Associazione delle casse (Adepp). Senza contare le situazioni di disparità che la disposizione, nella sua formulazione, verrebbe a produrre, anche tra le varie Casse di previdenza private, a seconda dei diversi sistemi di riscossione e di recupero crediti da ciascuna adottati. L'Ente di previdenza degli avvocati ha, perciò, richiesto il riesame del metodo utilizzato, introdotto senza alcuna preventiva consultazione della Casse Professionali, con la seguente motivazione: "genera preoccupazioni in termini di sostenibilità di medio/lungo periodo ed è potenzialmente in grado di produrre un minor gettito di entrate stimabili in circa 110 milioni di euro, per la sola Cassa Forense".

Ricorso d'urgenza di Cassa forense: Cassa forense non si è fermata alla mozione ma è andata oltre presentando ricorso d'urgenza, ex art.700 c.p.c, dinanzi al Tribunale di Roma ritenendo non applicabile nei propri confronti l'estinzione ope legis posta dall'art. 4 del D. L. n.119/2018, convertito con legge n.136/2018.

Quest'ultimo dispone che: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti di riscossione dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art.3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…".

In buona sostanza, Cassa Forense ha contestato l'annullamento automatico dei ruoli fino a mille euro in quanto l'interpretazione della suddetta disposizione contrasta con la propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile attribuitale dal D.Lgs.n.509/1994 che ne ha disposto la privatizzazione, oltre che con gli obblighi imposti dall'art.1 del precitato decreto, nonché dall'art.24, c.22, del D.L.n.201/2011 di "assicurare l'equilibrio di bilancio" e di adottare misure volte a garantire l'equilibrio tra proventi ed oneri di gestione, per un periodo di 50 anni, sulla scorta di apposito bilancio tecnico, e, infine, con quanto già statuito nella medesima materia con sentenza della Corte Costituzionale n.7/2017. 

Conseguentemente, ha chiesto al giudice di ordinare l'adempimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'incarico di riscossione anche con riferimento ai crediti previdenziali di CNAF, iscritti in ruoli trasmessi agli agenti di riscossione dall' 1.01.2000 al 31.12.2010. 

Il Tribunale di Roma con decreto emesso il 5 marzo 2019 e qui allegato, ha accolto la richiesta di Cassa Forense riconoscendo che i suddetti ruoli sono sottratti all'ambito applicativo dell'art.4 del D.L.n.119/2018, ed ordinando, quindi, la prosecuzione della riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione.

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