Di Salvatore Davide Cilia su Martedì, 07 Agosto 2018
Categoria: Business

Meglio solo..... che male accompagnato. La S.R.L. unipersonale

 La SRL unipersonale o con socio unico, è un particolare tipo di società dove il socio è un'unica persona all'interno della struttura sociale. La SRL unipersonale è un caso anomalo, ma allo stesso tempo abbastanza utilizzato dagli imprenditori perché limita il rischio aziendale e inoltre offre il pieno controllo dell'impresa.

E' stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo numero 88/1993, successivamente, con la riforma del diritto societario del 2003.

Si costituisce per atto pubblico, ha dei costi fissi molto più bassi rispetto agli altri tipi di società, è infatti esente dal diritto di bollo e di segreteria, ma deve versare l'imposta di registro e il diritto camerale annuale, inoltre negli atti e nella corrispondenza della società deve essere fatta espressa menzione dell'esistenza di un socio unico.

Gli amministratori devono depositare nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente le generalità dell'unico socio, ed eventuali variazioni.

La S.R.L.a socio unico, puo' essere costituita in:

 1) forma ordinaria cioè con capitale sociale minimo di € 10.000,00;

2) forma semplificata con capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro.

Il capitale sociale deve essere versato in una unica soluzione, a tal proposito l'art. 2464 c. 4 c.c. dispone che, "…alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato l'intero ammontare."

Anche per le società a responsabilità limitata a socio unico vige la regola della autonomia patrimoniale perfetta, per cui il socio unico non risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni contratte dalla società, potendo i creditori sociali, di regola, agire soltanto nei confronti del patrimonio sociale.

Tuttavia in alcuni casi il socio unico perde tale beneficio rispondendo, pertanto, illimitatamente delle obbligazioni contratte dalla società, solidalmente con questa ultima, cosiì come è previsto per le società di persone.

Ciò accade:

- in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad un unico socio, questo ultimo risponde illimitatamente con il proprio patrimonio qualora il capitale sociale non sia stato interamente liberato all'atto della costituzione;

- in caso di perdita della pluralità dei soci, qualora non sia stato rispettato l'obbligo di versamento integrale dei conferimenti in denaro entro 90 giorni dalla suddetta perdita.

-qualora non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dal codice civile al fine di rendere i terzi edotti della compagine societaria.

 Nel caso, poi, di una "unicità sopravvenuta", come per esempio nel caso in cui, una S.R.L. costituita in origine con 2 o piu' soci rimanga con un unico socio, in questo caso l'unico socio deve completare entro novanta giorni il versamento della rimanente percentuale di conferimento, sempre che il capitale sottoscritto non sia già stato versato precedentemente.

VANTAGGI

-costi dicostituzione ridotti,infatti sono dovute solo quelle relative alle imposte che il Notaio deve "versare";

-svolgere un'attività imprenditoriale da soli limitando il rischio di impresa semplicemente al capitale che si ha sottoscritto;

-responsabilità limitata del socio;

-tassazione fiscale "fissa".

SVANTAGGI

-costi di gestione elevati;

-contabilità ordinaria;

- difficoltà nell'accedere a finanziamenti vista l'esiguità del capitale sociale richiesto

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