Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-01&atto.codiceRedazionale=25A04804&elenco30giorni=true
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025 ed entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, le modifiche al Titolo IV del codice deontologico forense approvate con delibera CNF n. 636 del 21 marzo 2025.
Contenuto delle modifiche. Le modifiche approvate dal Consiglio riguardano
- il tenore e l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 48, 49, 50, 51, 56, 61 e 62;
- l'intitolazione del IV Titolo del Codice deontologico "Doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie", al fine di adeguarlo al contenuto delle norme ivi comprese;
- l'introduzione di una disposizione in materia di negoziazione assistita (art. 62-bis),
Modifiche all'art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. Nella versione originaria l'art.48 vietava la consegna al cliente della corrispondenza intercorsa tra colleghi qualificata come riservata. Attraverso la modifica del comma 3 è stato introdotto il divieto di consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza contenente proposte transattive e relative risposte, equiparando in tal modo questo tipo di corrispondenza a quella espressamente qualificata come riservata, in considerazione che la prevalenza di riservatezza caratterizzi entrambe le categorie di documenti.
Modifiche all'art. 50 – Dovere di verità. É stato modificato il comma 6 prevedendo che "L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza." In tal modo si limita l'obbligo di discovery che grava sull'avvocato, alla presentazione di istanze, richieste o provvedimenti di cui egli abbia effettiva conoscenza evitando un addebito deontologico a titolo di responsabilità oggettiva.
Modifiche all'art. 51 – La testimonianza dell'avvocato. Attraverso una modifica del comma 2 anche in tema di testimonianza dell'avvocato è stata equiparata la corrispondenza contenente proposte transattive e relative risposte a quella espressamente qualificata come riservata, per cui a norma della nuova disposizione "L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre (…) sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi."
Modifiche all'art. 56 – Ascolto del minore. Ferme restando le «Raccomandazioni per curatori speciali del minore» del CNF del giugno 2022, al fine di adeguare l'art. 56 CDF alla nuova disciplina del curatore speciale del minore (D. Lgs. del10.10.2022 n. 149/2022 e nuovi artt. 473-bis.4 e 473-bis.8 c.p.c.) è stato modificato il comma 1 e inserito il comma 1 bis, prevedendo che
- "Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi." (comma 1);
- "L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso." (comma 1-bis).
Modifiche all'art. 61 – Arbitrato. Al fine di valorizzare l'esigenza di massimo rigore in merito all'indipendenza e all'imparzialità dell'arbitro, in coerenza e conformità a quanto disposto dai novellati artt. 813 ed 815 (e indirettamente all'art. 810) del cod. proc. civ., è stato modificato
- il comma 3 estendendo il divieto di assunzione dell'incarico all'ipotesi in cui una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista che "collabori professionalmente in maniera non occasionale" con l'Avvocato cui è stata proposta la nomina ad arbitro
- il comma 5 con la previsione di una lett. d) di nuova introduzione sancisce il dovere di dell'avvocato designato ad arbitro di rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 c.p.c.
- il comma 7, che estende il divieto di intrattenere rapporti professionali con una delle parti anche agli avvocati che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con il collega che ha svolto l'incarico di arbitro.
Modifiche all'art. 62 - Mediazione Commissione "Arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e ADR". Intervenendo sui commi 3, lett. b) e 4 è stato previsto che l'avvocato non deve accettare l'incarico di mediatore né intrattenere rapporti con le parti quando una di esse sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da un professionista che collabori con lui professionalmente in maniera non occasionale.
Introduzione dell'art. 62-bis- Negoziazione assistita. Con l'introduzione del nuovo art. 62-bis CDF viene regolata la condotta dell'avvocato nella negoziazione assistita, istituto finora non considerato dal vigente CDF, prevedendo che l'avvocato che assiste la parte in negoziazione
- ha l'obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi (comma 1);
- deve mantenere riservate le informazioni ricevute, le quali non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio (comma 2);
- non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (comma 3);
- ha il divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza (comma 4). Quanto all'apparato sanzionatorio, distinguendo in base alla gravità delle condotte, è stato previsto che:
- la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura;
- la violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.