Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 27 Aprile 2020
Categoria: Legge e Diritto

Instaurazione processo civile, giurisdizione e competenza: cosa accadde quando mutano le norme?

 Inquadramento normativo: Art. 5 c.p.c.

Il momento di determinazione della giurisdizione e della competenza (la perpetuatio iurisdictionis) e il principio del tempus regit actum: «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo». Questo sta a indicare che, nel momento in cui viene instaurato il processo civile:

questo sarà regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento di detta instaurazione;

il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, fa riferimento ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito, inteso come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale.

Ove fosse applicato il nuovo rito a un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che autorizzino ciò, tale applicazione si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme" che è vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. civ., n. 2081110, richiamata da Tribunale Latina, sentenza 10 gennaio 2020). 

Perpetuatio iurisdictionis e lesione di un diritto: Con riferimento alla lesione di un diritto prodotta da un provvedimento ovvero da un atto negoziale, la «giurisdizione del giudice ordinario va determinata tenendo conto della data di tale atto» (Cass. S.U., nn 28808/2011, 9446/2011, richiamate da Cass. civ. S.U., n. 10246/2019).

La determinazione della giurisdizione e il petitum sostanziale: Per determinare la giurisdizione occorre tener conto della domanda e, in particolare, occorre tener conto non della prospettazione compiuta dalle parti, ma del petitum sostanziale. Questo «va identificato in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (Cass., S.U., nn. 20350/2018; 17123/2019, richiamate da Cass. civ. S.U., n. 26206/2019). 

Deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis: «Ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio» (Cass. n. 857 del 17/01/2008, Cass. n. 13882 del 09/06/2010, Cass. n. 16667 del 16/07/2010). Si tratta di una deroga al principio della perpetuatio iurisdictionis dettata da esigenze di economia del processo in favore del generale principio del tempus regit actum operante in materia processuale. In tali casi, pertanto, il processo resta incardinato dinanzi al giudice preventivamente adito (Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 29218/2019).

Principio della perpetuatio iurisdictionis e orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti: «Il principio della perpetuatio iurisdictionis […] non può essere inteso anche con riferimento all'interpretazione giurisprudenziale delle norme di legge rilevanti ai fini dell'individuazione del giudice competente». In buona sostanza tale principio non può essere invocato per rendere «irrilevanti i successivi mutamenti di indirizzo della giurisprudenza, anche se provenienti dalla stessa Corte di cassazione nell'esercizio della funzione regolatrice dei limiti delle diverse giurisdizioni». Ove si considerassero non rilevanti gli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti all'instaurazione del processo civile, verrebbe a costituirsi un vincolo al precedente giurisprudenziale. Ciò introdurrebbe «un limite ai mezzi di difesa per la parte che intendesse prospettare una diversa interpretazione della norma rilevante ai fini del riparto di giurisdizione che resterebbe invece cristallizzata agli arresti giurisprudenziali esistenti al momento della notifica della citazione o del ricorso, in contrasto quindi con il principio di pienezza dei mezzi di tutela dei diritti e degli interessi a sua volta garantito dall'art. 24 Cost. Pertanto, in base alla regola della perpetuatio iurisdictionis […] si rivelano irrilevanti i sopravvenuti mutamenti della legge rispetto al momento della proposizione della domanda e non degli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi delle norme che individuano il giudice competente a dirimere la controversia» (Cons. Stato., n. 4477/2007, richiamato da Cons. Stato, n. 6314/2018).  

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