Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 07 Settembre 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Focus sulla prova testimoniale con riguardo ai contratti la cui forma scritta è richiesta ad probationem

Inquadramento normativo: Artt. 2721 - 2726 c.c.; Art. 157 c.p.c.

I limiti della prova testimoniale con riguardo ai contratti: Sono posti dei limiti al ricorso della prova testimoniale con riguardo ai contratti. Tuttavia, in punto, occorre prestare particolare attenzione alla forma del contratto e alla distinzione tra contratti la cui forma è richiesta per iscritto ad substantiam e quelli per cui la forma è richiesta per iscritto ad probationem.

Limiti della prova testimoniale con riguardo ai contratti la cui forma è richiesta ad substantiam: Nel caso di contratti, la cui forma è richiesta per iscritto ad substantiam, «i limiti di ammissione della prova testimoniale sono dettati da ragioni di ordine pubblico». Ne consegue:

Nell'ipotesi di forma ad substantiam, in pratica, la forma richiesta per il contratto ha una funzione costitutiva ed è necessaria "anche" per la prova del contratto stesso. Ne consegue che in mancanza della forma richiesta dalla legge, tale difetto integrerà una causa di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. Unite, nn. 26242/2014, 26243/2014, 14828/2012, richiamate da Cass. civ. Sez. Unite, n. 16723/2020).

Limiti della prova testimoniale con riguardo ai contratti la cui forma è richiestaad probationem: «Quando, invece, la forma scritta è imposta, secondo la legge o la volontà delle parti, per la prova di un contratto, la questione non è di "forma dell'atto", ma di "forma della prova"». In questi casi la forma:

In buona sostanza, nell'ipotesi di contratti la cui forma scritta è richiesta ad probationem, «la mancanza della scrittura comporta solo una limitazione sul terreno della prova, rendendo non ammissibile la testimonianza, qualunque sia il valore del contratto, e può però essere supplita con altri mezzi di particolare efficacia, quali la confessione o il giuramento, non impedendo l'esecuzione volontaria, la conferma o la ricognizione volontaria del negozio» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 16723/2020). In tali ipotesi i limiti al ricorso alla prova testimoniale sono posti solo nell'interesse delle parti del giudizio, con l'ovvia conseguenza che queste ultime hanno facoltà di rinunciarvi, anche tacitamente, e cioè con il loro comportamento processuale.

La forma ad probationem, la non contestazione e non rilevabilità d'ufficio della nullità della prova testimoniale: La forma scritta richiesta ad probationem essendo un onere di natura disponibile – come sopra preannunciato – può giustificare anche l'operatività del principio della "non contestazione". In buona sostanza se le parti non contestano l'esistenza del contratto, ove siano in disaccordo sui diritti e sugli obblighi dal contratto stesso derivanti, esse potranno non opporsi al ricorso alla prova testimoniale per dimostrare detti diritti e obblighi (Cass. civ. Sez. Unite, n. 16723/2020). In tali casi, poiché la forma del contratto originariamente è richiesta solo ai fini probatori e quindi a tutela degli interessi privati, l'inammissibilità della prova testimoniale:

Ne consegue che qualora, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta:

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